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dal 28 Marzo al 4 Aprile 2010

9a SETTIMANA MONDIALE della Diffusione in Rete Internet nel MONDO de

" i Quattro VANGELI " della CHIESA CATTOLICA , Matteo, Marco, Luca, Giovanni, testi a lettura affiancata scarica i file cliccando sopra Italiano-Latino Italiano-Inglese Italiano-Spagnolo

L'ARGOMENTO DI OGGI

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dai GIORNALI di OGGI

SCUDO FISCALE 2009

Il Pd non partecipa al voto. finocchiaro: "più onesto il cartello di medellin"

Sì del Senato allo scudo allargato

Napolitano: valuterò il nuovo testo

Anche il falso in bilancio e i reati tributari coperti dalle nuove norme sul rientro dei capitali all'estero

ALTRI ARTICOLI SULLO SCUDO FISCALE

2009-09-16

Ingegneria Impianti Industriali

Elettrici Antinvendio

ST

DG

Studio Tecnico

Dalessandro Giacomo

SUPPORTO ENGINEERING-ONLINE

 

L'ARGOMENTO DI OGGI

 

Il Mio Pensiero:

28-09-2009

Ill.mi :

Pres. della Repubblica G. Napolitano

Pres. del Senato della Repubblica R. G. Schifani

Pres. della Camera dei Deputati G. Fini

Senatori

Parlamentari

Pres. Regione Puglia N. Vendola

Segretari Partiti Politici

Stampa ed Informazione

Redazione Anno Zero

Redazione Ballarò

FACCIAMO RIPARTIRE L'ITALIA dalle COSE SERIE

RACCOGLIAMO LE FIRME PER MODIFICARE LO SCUDO FISCALE

Gent.mi,

visto il "grandissimo senso democratico di certa stampa" che sta sobillando gli elettori di Destra contro il pagamento del Canone TV, penso sarebbe bene reagire chiedendo al Paese Reale cosa pensa della Legge sullo SCUDO FISCALE, così come è nel testo attuale, approvato dalle Commissioni Parlamentari, che di fatto consegna le Aziende in Crisi alla mercè del Capitale Corrotto Esportato Illegalmente da Mafiosi, Delinquenza, Amministratori Disonesti.

L'opposizione esprima apertamente la sua contro-proposta, di modificare il testo attuale consentendo lo Scudo Fiscale su Auto-Denuncia sulle modalità, operazioni circostanziate e Società di chi ha esportato illegalmente i Capitali distogliendoli dalle Aziende, per consentire di conseguenza di farli rientrare nella disponibilità delle medesime Aziende a cui erano stati sottratti illegalmente.

Visto inoltre quanto sbraita la maggioranza, si dia informazione veritiera di come sono state proposte le leggi sullo Scudo Fiscale degli altri Paesi Europei, citando nel merito le percentuali di penale richieste a sanatoria, e le modalità di dichiarazioni, se consentite in forma anonima o su autodenuncia circostanziata e verificabile.

Si lanci una raccolta di firme attraverso la Stampa Democratica.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro

5° Candidato spontaneo, autonomo ed indipendente, alla Segreteria Nazionale del PD

http://www.cristo-re.eu

http://www.cristo-re.it

http://www.engineering-online.eu

 

 

24-09-2009

Ill.mo On. le S, Berlusconi, Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri

Grazie per il Suo intervento di ieri all'ONU.

A mio nome personale, ma senz'altro anche a nome di altri che non sono del Suo schieramento politico, la Ringrazio per il Suo Intervento a Nome del Popolo Italiano.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro

5° Candidato spontaneo, autonomo ed indipendente, alla Segreteria Nazionale del PD

FACCIAMO RIPARTIRE L'ITALIA dalle COSE SERIE

SCUDO FISCALE

Ill.mi :

Pres. Del Consiglio dei Ministri S. Berlusconi

Pres. della Repubblica G. Napolitano

Pres. del Senato della Repubblica R. G. Schifani

Pres. della Camera dei Deputati G. Fini

Senatori

Parlamentari

Pres. Regione Puglia N. Vendola

Segretari Partiti Politici

Stampa ed Informazione

Redazione Anno Zero

Redazione Ballarò

Prendiamo la palla al balzo, e da opposizione democratica chiediamo al

Pres. del Consiglio On. S. Berlusconi

ed alla Maggioranza di Governo,

di correggere il testo appena approvato sullo Scudo Fiscale,

introducendo l'Autodenuncia e quindi l'accettazione dello SCUDO FISCALE per gli Imprenditori ed Aziende che fanno rientrare i Capitali distolti,

perché possano Salvare le Aziende dai Capitali Anonimi di Mafia ed Usura,

perché le innovino, le potenzino, facciano ricerca, le risanino per l'Ambiente, Sicurezza, Salute, Risparmio Energetico.

Così si ridà fiato e fiducia nel Sistema Italia agli Imprenditori sani che avevano investito per anni del proprio nelle Aziende, che per paura di perdere tutto avevano distolto capitali portandoli all'estero, ma che con questa occasione possono riprendere fiducia nel loro Impegno Imprenditoriale, e soprattutto nel Lavoro del Popolo Italiano.

Questo Processo va però aiutato immediatamente da una Giustizia che, con l'ausilio delle Forze dell'Ordine, Guardia di Finanza, ASL, ARPA, ecc. deve rispondere in tempo Reale alle Aziende Sane, per Liberarle da Imprenditori Corrotti, da Usura, Pizzo, Mafia, Concussione, Traffici Illeciti, Droga, Delinquenza Comune, e ridare Vivibilità alle Città ed ai Cittadini.

Così il Popolo Italiano e l'Opposizione si uniranno insieme per fare ripartire l'Italia.

Diversamente lo Scudo FISCALE, così come è ora, è contro le Aziende Sane, contro gli Onesti Imprenditori, contro il Mondo del Lavoro Sano, Favorisce il Malaffare degli Azionisti Corrotti che hanno trafugato Capitale dalle Aziende Sane, sottraendolo ai Soci Onesti, Dirottando Risorse Fraudolente su Propri Conto Correnti Esteri Corrotti.

Lo Scudo Fiscale consente alla Mafia, ai Corrotti, ai Collusi, al Pizzo, alla Droga, ai Traffici di Materiali Pericolosi ed Inquinanti, di sopraffare il Capitale Sano, Logorato dalle Distrazione di Capitali da Lavoro Sano, da Frodi, da Usura, dai Tassi Capestro, da Pizzo, Tangenti, Concussioni, da uno Stato che non Rende Giustizia perché una Causa di una Azienda Sana contro il Malaffare dei Cattivi Pagatori dura decenni senza alcuna Giustizia.

Con lo Scudo Fiscale, in assenza di un aiuto sano dalle Banche rendiamo le Aziende Sane succube del rientro del Capitale Corrotto che la farà da Padrone, Affossando il Mondo Sano dell'Economia.

Aiutiamo il Cuore Sano delle Imprese e del Mondo del Lavoro, Denunciando il Malaffare che Ritorna a far da Padrone grazie allo Scudo Fiscale, in Maniera Anonima, senza alcun Pentimento di Autodenuncia di quanto Sottratto con l'illegalità al Mondo del LAVORO di Milioni di Onesti.

Al di la di qualsiasi giudizio sulla validità e sull'interesse collettivo di accordare la sanatoria dello Scudo Fiscale 2009, andrebbe al minimo interdetta e/o inibita l'Applicazione delle Norme sullo Scudo Fiscale, a Tutte le Società Anonime ed a tutte le Società, Organizzazioni, Strutture, che annoverano fra i propri Soci, Diretti e/o Collegati Tramite altre Organizzazioni o Società detentrici del Capitale Sociale, Possessori o Parenti di qualsiasi quota e/o a qualsiasi titolo, a tutte le Personalità nelle Società che ne chiedono l'applicazione coinvolte nell'Iter Legislativo della Legge sullo Scudo Fiscale.

Per Accedere allo Scudo Fiscale Bisognerebbe imporre la pubblicazione on-line di tutti i possessori di qualsiasi quota del capitale delle società che ne richiedono l'applicazione.

Per. Ind. Giacomo Dalessandro

5° Candidato spontaneo, autonomo ed indipendente, alla Segreteria Nazionale del PD

http://www.cristo-re.eu

http://www.cristo-re.it

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Dal Sito Internet di

AVVENIRE

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http://www.avvenire.it

2009-09-29

29 Settembre 2009

GUARDIA DI FINANZA

Scudo fiscale, atteso ritorno

per 300 miliardi di euro

La consistenza dei patrimoni degli italiani detenuti all'estero "che potrebbero essere rimpatriati aderendo allo scudo fiscale è di quasi 300 miliardi di euro". Lo rilevano, citando dati Ocse, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate in un convegno sui paradisi fiscali. Dei 300 miliardi di euro di tesori italiani oltre confine, 125 miliardi si troverebbero in Svizzera e 86 in Lussemburgo.

Riferendosi ai dati stimati dall'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con sede a Parigi, Giuseppe Vicanolo, capo del Terzo reparto del comando generale della Guardia di finanza, ha riferito che si stima che "nei paradisi fiscali siano presenti da 5 mila a 7 mila miliardi di dollari. Una parte rilevante di questi importi, per un valore che oscilla tra i 1000 e i 1600 miliardi di dollari secondo la Banca mondiale, è da attribuire a riciclaggio di proventi di attività criminali". Per quanto riguarda la situazione italiana i capitali che "potrebbero essere rimpatriati o regolarizzati ammonterebbero a 278 miliardi di euro", ha precisato Vicanolo. Nella Repubblica di San Marino sarebbero al momento depositati oltre 2 miliardi di euro di capitale italiano.

Lo scudo fiscale è "L'ultima opportunità di mettersi in regola". Lo sottolineano in una nota congiunta la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate. Si intensifica intanto l'attivita' di verifica della Finanza: "In questi giorni - si legge nel comunicato - le fiamme gialle stanno mettendo in campo mille verifiche fiscali delle 5 mila in corso". Queste verifiche sono "dedicate al contrasto continuo dei fenomeni legati all'evasione fiscale internazionale: i fittizi trasferimenti all'estero delle residenze delle persone fisiche giuridiche, la presenza nel nostro territorio di stabili organizzazioni, non dichiarate al fisco, i gruppi multinazionali esteri, le pratiche di 'tranfericing' destinate a trasferire redditi in paesi con regimi fiscali di favore".

CORRIERE della SERA

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2009-09-29

Sul provvedimento verso la fiducia alla Camera. Di pietro: "riciclaggio di stato"

Scudo fiscale, Tremonti: "I capitali criminali non rientreranno"

Per l'Ocse all'estero ci sono patrimoni italiani per 300 miliardi, soprattutto in Svizzera e Lussemburgo

Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti (Ansa)

Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti (Ansa)

MILANO - Il decreto anti-crisi, contenente le norme sullo scudo fiscale, approda alla Camera, dove è quasi sicuro che il governo porrà la questione di fiducia. La maggioranza ha respinto le pregiudiziali di anti-costituzionalità presentate dalle opposizioni e ha chiesto la chiusura anticipata degli interventi sul complesso degli emendamenti al decreto legge correttivo con lo scudo fiscale. Il voto di fiducia dovrebbe arrivare martedì.

PATRIMONI ALL'ESTERO - La consistenza dei patrimoni degli italiani detenuti all'estero "che potrebbero essere rimpatriati aderendo allo scudo fiscale è di quasi 300 miliardi di euro". Il dato emerge da un comunicato stampa congiunto Guardia di Finanza-Agenzia delle Entrate (consegnato in occasione del convegno "Il destino dei paradisi fiscali") ed è riferito ai quasi 300 miliardi di euro corrispondenti ai patrimoni detenuti all’estero dagli italiani, secondo una stima fatta dalla Associazione Italiana dei Private Bankers. Dei 300 miliardi di euro di tesori italiani oltre confine, 125 miliardi si troverebbero in Svizzera e 86 in Lussemburgo.

LA STIMA - Guardia di finanza e Agenzia delle entrate ricordano che l'Ocse stima come cifra di denaro che orbita nei paradisi fiscali 7.000 miliardi di dollari, di questi 1.600 sono riconducibili ad attività criminali. Lo scudo fiscale è "l'ultima opportunità di mettersi in regola" sottolineano in una nota congiunta la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate durante il convegno.

CIRCOLARE - L'Agenzia delle entrate sta "esaminando in questi giorni le osservazioni che sono state inviate valutandone il recepimento nella circolare che contiamo di diffondere la prossima settimana" ha detto il direttore, Attilio Befera, intervenendo al convegno.

TREMONTI - Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, è convinto da parte sua che "i capitali criminali non saranno rimpatriati". "Non credo che la criminalità si servirà di questo strumento - afferma. - I capitali criminali o sono in Italia perfettamente sbiancati o continueranno la loro attività all'estero". Sulle cifre che riguardano i capitali detenuti illegalmente all'estero ci vuole "una valutazione estremamente cautelativa" spiega ancora Tremonti. "La stampa italiana e internazionale- continua Tremonti- riferisce di quote importanti di capitali detenuti nei paradisi fiscali ma il 60% del pil del mondo mi sembra una cifra eccessiva". Tremonti crede che in queste stime "ci sia un grande caveat perchè quelle cifre comprendono anche i capitali frutto della criminalità che non credo usufruiranno del rimpatrio".

DI PIETRO - Non si placano però le polemiche sul provvedimento che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni e che introdurrà, per l'appunto lo "scudo fiscale". Il più critico verso la norma è il il leader dell'Italia dei valori, Antonio Di Pietro per il quale "lo scudo fiscale è riciclaggio di Stato. Fino ad oggi i proventi di reati nascosti all'estero costituivano riciclaggio, come era previsto dalla legge. Da domani, da parte di questa maggioranza, di questo Parlamento e di questo governo ci sarà un lavaggio industriale e si renderanno responsabili di un vero e proprio riciclaggio di Stato".

 

29 settembre 2009

 

2009-09-24

Le domande sul rientro

Lo scudo fiscale: "Se mi dichiaro poi verrete a controllare?"

Il provvedimento abbraccia ora anche il falso in bilancio

MILANO — Il "regime della riservatezza" vale anche per i redditi delle attività rimpatriate, realizzati dopo lo scu­do? Le operazioni su un conto scudato "vanno segnalate nel modello 770"? E sono "escluse dalle indagini finanziarie"? Sono le domande, e le paure, di chi guarda allo scudo con interesse, perché ha nascosto qualcosa all’estero, ma prima di "riemergere" in senso tributa­rio vuole avere la certezza di non rimetterci. I quesiti, rivolti diret­tamente al Fisco sul forum onli­ne dell’Agenzia delle Entrate, so­no firmati Ale, Magnolia o DR72: "nom de plume" dietro i quali possono nascondersi imprendi­tori, finanzieri, intermediari. Co­me quello che sta gestendo "il rimpatrio di attività detenute in Svizzera per conto di un clien­te ", che ha chiesto di poter rego­lare in contanti la somma da ver­sare allo Stato (80 mila euro, per un capitale complessivo di un milione e seicentomila euro), mantenendo sostanzialmente in­variati i capitali 'traslocati' per evitare minusvalenze da cessio­ne. La domanda: è possibile, non crea problemi?

E "un cittadino italiano che possiede immobili sfitti in Fran­cia ", dove paga le tasse, si chie­de se è già in regola o deve inve­ce ricorrere allo scudo fiscale.

Che cosa deve fare, poi, chi pos­siede un piccolo appartamento in Cina?

Ma, ora che lo scudo abbrac­cia anche il falso in bilancio, il nocciolo della sanatoria potreb­be riguardare le fatture fittizie più che il mattone. Il classico esempio, racconta Guglielmo Maisto, docente di diritto tribu­tario della Cattolica, potrebbe es­sere l’imprenditore socio unico (o con la moglie) di una piccola o media azienda industriale del Nord che per anni ha pagato fat­ture false emesse da una "scato­la " estera. La liquidità veniva poi trasferita su un conto perso­nale, sempre rigorosamente ol­tre confine, evadendo quindi le imposte sugli utili d’impresa. Ora per il socio è possibile rimpatriare pagando il 5%, decisamente meno delle norma­li aliquote sui redditi aziendali. Ma, secondo alcuni esperti, la società potrebbe comunque correre il rischio di inciam­pare in successivi accertamenti tributari

Giovanni Stringa

24 settembre 2009

 

 

 

2009-09-23

Il Pd non partecipa al voto. finocchiaro: "più onesto il cartello di medellin"

Sì del Senato allo scudo allargato

Napolitano: valuterò il nuovo testo

Anche il falso in bilancio e i reati tributari coperti dalle nuove norme sul rientro dei capitali all'estero

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NOTIZIE CORRELATE

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Scudo fiscale allargato al falso in bilancio (23 settembre 2009)

L'aula di Palazzo Madama (Ansa)

L'aula di Palazzo Madama (Ansa)

ROMA - "Nessun commento. Quando mi sarà trasmesso il testo da promulgare, approvato dal Parlamento, valuterò le eventuali novità". Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non si sbilancia sulla norma sullo scudo fiscale approvata dal Senato nel decreto correttivo alle misure anti-crisi. Da più parti sono state paventate perplessità del Quirinale di fronte all'inclusione di reati quali il falso in bilancio nel provvedimento che condona, favorendone il rientro, i capitali nascosti al fisco e custoditi all'estero. Ma il capo dello Stato, interpellato dall'Ansa, non ha voluto dare alcuna anticipazione su quelle che saranno le sue valutazioni.

IL VOTO IN AULA - Il testo - ovvero il decreto legge correttivo della legge anticrisi - con in più la modifica apportata da un emendamento del senatore del Pdl, Salvo Fleres, fatto proprio dalle commissioni riunite Bilancio e Finanze che lo avevano approvato martedì, è stato varato approvato oggi al Senato. L'approvazione è avvenuta con 140 voti favorevoli, 21 contrari e un astenuto.

LE NOVITÀ DELLA LEGGE - La nuova norma estende lo scudo fiscale ai reati tributari e alle violazioni contabili, come il falso in bilancio. Per aderire allo scudo fiscale ci sarà meno tempo, fino al 15 dicembre (dal 15 aprile inizialmente previsto) per poter portare a bilancio di quest'anno gli introiti. Lo scudo fiscale non darà nessuna copertura per i procedimenti penali in corso al 5 agosto 2009, mentre sarà copertura solo per i procedimenti amministrativi, civili e di natura tributaria successivi alla data di entrata in vigore della legge anticrisi, ovvero dal 5 agosto 2009. Viene inoltre stabilita la cancellazione dell'obbligo di segnalazione da parte dei professionisti ai fini delle norme antiriciclaggio. Infine, viene estesa la copertura garantita dallo scudo fiscale per le società collegate o controllate estere.

IL PD HA LASCIATO L'AULA - Il Pd non ha partecipato al voto. "Se i ministri Tremonti e Alfano non verranno in aula questo provvedimento ve lo voterete da soli perché noi non parteciperemo" ha detto Anna Finocchiaro, presidente dei senatori del Pd, intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento al dl correttivo. In precedenza era mancato il numero legale nell'Aula di Palazzo Madama, tanto da rendere necessario un aggiornamento della seduta. Poi l'approvazione è arrivata. Il provvedimento passa ora alla Camera dei deputati. "Allora era più onesto il cartello di Medellin - attacca la Finocchiaro una volta uscita dall'Aula -. Si è presentato con i suoi capi, con nome e cognome, al governo colombiano per offrirgli di far rientrare i capitali all'estero e aiutare così il bilancio pubblico. Da noi, in violazione di tutte le norme, si fanno rientrare capitali sulla cui costituzione nessuno indagherà mai e a si garantisce l'anonimato, in spregio a qualsiasi norma di civiltà giuridica". Il presidente dei senatori definisce il provvedimento "una vera porcata".

"RIPULITURA DI DENARO" - Secondo Pier Luigi Bersani "la legge finanziaria è stata sostituita dal condono". "Eccoci arrivati all'obiettivo - prosegue -: una colossale ripulitura di denaro organizzata dallo Stato a poco prezzo. Questo sarebbe il governo che sta con il popolo e non con i parassiti". Anche Massimo D'Alema giudica "grave" il provvedimento sullo scudo fiscale, in quanto favorisce il "massimo di opacità" e rappresenta "un enorme favore" a chi ha frodato il fisco. Per l'Italia dei Valori parla il presidente dei senatori Felice Belisario: "Alla faccia degli italiani che pagano le tasse e degli italiani onesti che rispettano le regole. Questo governo è antitaliano, è contro l'Italia perché dichiara non punibili tutti i reati fiscali e il riciclaggio di denaro sporco. Il governo consegna il nostro Paese ai poteri forti, alle bande malavitose e anche ai terroristi oltraggiando lo Stato di diritto. L'Italia è diventata un Paese dove violare la legge è la regola".

ANM: "UN DANNO AL DIRITTO" - Anche l'Associazione nazionale magistrati si è schierata contro l'estensione dello scudo fiscale, esprimendo "preoccupazione" per gli effetti del provvedimento. "Il diritto penale richiede certezza ed effettività della pena, e non può tollerare un così frequente ricorso ad amnistie o sanatorie, in particolare nel settore delicatissimo dei reati economici e fiscali".

23 settembre 2009

 

 

 

 

 

Si chiude a dicembre

Scudo fiscale allargato al falso in bilancio

Escluse le segnalazioni antiriciclaggio. Franceschini: è una vergogna. Tremonti: in linea con l'Ocse

ROMA - Via libera della Commissione Finanze del Se­nato, con il parere favorevole del governo, allo scudo fisca­le allargato. Il pagamento del­la sanzione del 5% per il rien­tro o la regolarizzazione dei capitali e dei patrimoni illeci­ti all’estero renderà non puni­bili anche alcuni reati penali fiscali e societari, compreso il falso in bilancio. Lo scudo resterà invece precluso per i contribuenti nei cui confron­ti fossero stati già avviati gli accertamenti da parte del fi­sco e per chi avesse a carico procedimenti penali già av­viati.

L’emendamento che modi­fica lo scudo fiscale, che sarà oggi stesso al voto nell’Aula di Palazzo Madama, anticipa inoltre la chiusura della sana­toria al 15 dicembre e solleva gli intermediari incaricati del­le procedure di rimpatrio e re­golarizzazione dall’obbligo di segnalazione ai fini dell’an­tiriciclaggio. "Il nuovo scudo fiscale è in piena linea con lo schema dell’Ocse" ha detto il ministro dell’Economia, Giu­lio Tremonti, respingendo le critiche molto dure dell’oppo­sizione. Secondo Dario Fran­ceschini, candidato alla segre­teria del Pd, lo scudo "si chia­ma condono ed è una vergo­gna", mentre per Antonio Di Pietro, leader dell’Italia dei Valori, non è nient’altro che "riciclaggio di Stato". "Il nostro sistema è molto simile a quello inglese e a noi risulta che il costo dello scu­do britannico per i contri­buenti sia più basso rispetto a quello dello scudo italiano. Poi quella è un’amnistia asso­luta che non guarda a nessun reato che ci può essere dietro la costituzione illecita di pa­trimoni all’estero" ha detto ancora Tremonti, senza sbi­lanciarsi più di tanto sul pos­sibile gettito dell’operazione. "La lotta all’evasione sta dan­do risultati positivi e questo ci fa pensare a un gettito con­sistente " ha aggiunto il mini­stro ricordando che, dopo le modifiche approvate in Sena­to, la sostanza del provvedi­mento "ricalca in pieno quel­la dello scudo fiscale degli an­ni passati".

Rispetto ad allora resta esclusa la possibilità di acce­dere alla sanatoria da parte delle società, ma le garanzie giuridiche offerte dallo scu­do saranno più o meno le stesse. La copertura, che pri­ma delle modifiche riguarda­va solo l’omessa o infedele di­chiarazione fiscale, si esten­derà a una serie di reati tribu­tari, come la dichiarazione fraudolenta, ad esempio con l’uso di fatture inesistenti, e l’occultamento o la distruzio­ne di documenti contabili. La stessa norma prevede la non punibilità di altri reati commessi per eseguire oppu­re nascondere i reati prece­denti. Tra questi i reati di fal­sità materiale, falsità ideolo­gica in atto pubblico, falsità nelle scritture private, sop­pressione e occultamento di atti, fino alle false comunica­zioni sociali. Visto che lo scu­do è accessibile solo alle per­sone fisiche, la non punibili­tà del falso in bilancio, nella versione attuale della norma, sarebbe in sostanza circo­scritta alla contestazione del falso in bilancio commesso dal contribuente nelle vesti di amministratore della socie­tà. Dopo il voto atteso per og­gi dal Senato, le modifiche al­lo scudo fiscale contenute nel decreto correttivo del provvedimento anticrisi del­lo scorso luglio dovranno passare al vaglio della Came­ra dei Deputati. Dove partirà una corsa contro il tempo, vi­sto che il decreto dovrà esse­re convertito in legge entro sabato 3 ottobre.

Mario Sensini

23 settembre 2009

 

 

2009-09-16

 

 

 

 

REPUBBLICA

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2009-09-29

Nel pomeriggio alla Camera potrebbe parlare il ministro Tremonti

Andranno segnalate le operazioni legate al finanziamento del terrorismo

Scudo fiscale, verso la fiducia

Franceschini: "Schiaffo agli onesti"

Il ministro dell'Economia: "I criminali non useranno questo strumento"

Scudo fiscale, verso la fiducia Franceschini: "Schiaffo agli onesti"

Giulio Tremonti

ROMA - Scudo fiscale verso la fiducia. Il governo, per far passare il controverso provvedimento (che esclude la possibilità per la magistratura di utilizzare l'adesione alla sanatoria come prova nei confronti di coloro che hanno procedimenti penali già in corso, come la bancarotta o il falso in bilancio), potrebbe ricorrere, ancora una volta, ad uno strumento ormai abituale per l'esecutivo. Che pure può contare su una larga maggioranza in Parlamento.

La discussione alla Camera sul decreto legge correttivo al pacchetto di misure anti-crisi, è ripresa e l'Aula ha deciso di mettere fine subito alla discussione sul complesso degli emendamenti del decreto correttivo del dl anticrisi. I deputati si sono espressi con un voto: 280 i sì e 231 i no.

Nel pomeriggio, è atteso l'intervento del governo, forse con la presenza dello stesso ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Potrebbe essere lui ad annunciare la richiesta di fiducia.

Nel frattempo l'opposizione attacca. "Lo scudo fiscale è un condono, uno schiaffo in faccia a tutti gli italiani che rispettano la legge, che pagano onestamente le tasse e che vedono chi ha truffato la legge e chi ha esportato capitali venire premiato facendo rientrare quelle risorse senza conseguenze penali. E per di più pagare 10-15 volte di tasse in meno. E' una vergogna" dice il segretario del Pd Dario Franceschini. "E' riciclaggio di Stato" tuona Antonio Di Pietro. Accuse che Tremonti rimanda al mittente: "I capitali criminali non saranno rimpatriati. Non credo che la criminalità si servirà di questo strumento. I capitali criminali o sono in Italia perfettamente sbiancati o continueranno la loro attività all'estero". "Si può discutere sulle cifre, sulle percentuali - prosegue Tremonti difendendo la scelta del governo di fissare al 5% l'aliquota da pagare per il rimpatrio dei capitali tenuti all'estero - ma dire che lo scudo inglese è meno generoso di quello italiano non è corretto. Credo sia esattamente l'opposto".

Risolta invece la questione delle operazioni sospette legate al finanziamento del terrorismo. "Vanno segnalate" spiega il sottosegretario al Tesoro Alberto Giorgetti. Che annuncia che la cancellazione dell'obbligo di segnalazione da parte degli intermediari delle operazioni sospette a fini anti-riclaggio non si estende alle operazioni legate al finanziamento del terrorismo. Confermato il termine ultimo per presentare la domanda per usufruire dello scudo fiscale: il 15 dicembre.

(29 settembre 2009)

 

 

 

 

 

A tanto ammontano, secondo le Fiamme Gialle, i patrimoni degli italiani all'estero

I "paradisi" in Svizzera, Lussemburgo e San Marino. La protesta dell'opposizione

Scudo fiscale, le stime della Finanza

"Potrebbero rientrare 300 miliardi"

Scudo fiscale, le stime della Finanza "Potrebbero rientrare 300 miliardi"

ROMA - Ammontano a quasi 300 miliardi di euro i patrimoni degli italiani detenuti all'estero che potrebbero essere rimpatriati aderendo allo scudo fiscale. Sul totale di 278 miliardi, 125 si troverebbero in Svizzera; 86 in Lussemburgo; il resto in altri Paesi compresi oltre due miliardi nella Repubblica di San Marino. Mentre lo scudo fiscale è al centro del confronto politico, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate forniscono i dati sulla base di stime Ocse

"Rimpatriare pagando il 5%". "I contribuenti che sono in difetto - spiega il generale della Gdf Giuseppe Vicanolo - possono scegliere di avvalersi dello scudo pagando il 5% del valore delle attività rimpatriate". La circolare definitiva dell'Agenzia delle Entrate con i chiarimenti relativi all'applicazione della nuova normativa, arriverà la prossima settimana. "Terrà conto - spiegano alle Entrate - dei contributi che addetti ai lavori e cittadini hanno fornito online dopo la pubblicazione della bozza pubblicata sul sito dell'Agenzia due settimane fa".

Presto 5.000 verifiche. Al momento i reparti delle Fiamme gialle stanno effettuando 1.000 delle 5.000 verifiche decise per contrastare l'evasione fiscale internazionale: residenze fittizie all'estero; movimenti finanziari nei paradisi fiscali; imprese estere non dichiarate. Da gennaio la Finanza ha recuperato quasi quattro miliardi di euro nascosti oltre confine. Nel mirino sono finiti i big dello sport, il ciclista Davide Rebellin e il pilota di Formula 1 Vitantonio Liuzzi.

(29 settembre 2009)

 

 

 

 

 

Lo scudo e l'utilizzatore finale

di MASSIMO GIANNINI

Lo scudo e l'utilizzatore finale

Era prevedibile. Il "turbo Fleres" ha messo le ali allo scudo fiscale. È bastato l'emendamento dell'apposito "peone" di turno (ora tocca all'eroico Salvo Fleres, come due legislature fa toccò agli ineffabili Carrara e Cirielli, Cirami e Pittelli, Anedda e Nitto Palma) e l'ennesima "legge vergogna" è già un successo.

L'estensione dei benefici del rientro dei capitali dall'estero al falso in bilancio e ad altri reati di natura tributaria ha fatto letteralmente esplodere, in pochissimi giorni, le richieste di consulenza a banche e società fiduciarie. Tutti si affrettano alla grande abbuffata. A questo punto, gli obiettivi fissati dal Tesoro diventano possibili. Un flusso di ritorno pari a 100 miliardi di euro. Un gettito per l'erario pari a circa 5 miliardi di euro. Un bel gruzzolo per gli intermediari finanziari, in termini di spese e di commissioni. Un "tesoretto" insperato per imprenditori e professionisti, riciclatori ed evasori. Alla faccia degli italiani onesti, si consuma un altro colpo di spugna. "Amnistia mascherata", l'hanno definita alcuni magistrati. Si sbagliano. Qui di mascherato non c'è proprio niente.

In un Paese già poco incline al rispetto dell'etica pubblica e della morale privata, il centrodestra diffonde scientificamente la cultura dell'impunità. E se ne rende conto, tanto è vero che mentre apre le braccia a migliaia di esportatori di capitali, fa la faccia feroce con un manipolo di "vip" che non hanno saldato fino in fondo i loro conti col Fisco. Pura propaganda.

Quello che conta è il segnale politico: con lo Stato, in Italia, puoi sempre scendere a patti. Anche se non hai mai fatto il tuo dovere. Paghi l'obolo, e amici come prima. Non subirai più accertamenti. E così via, fino al prossimo condono tombale. Ma ora la domanda è un'altra. Chi beneficerà dello scudo? Berlusconi e la sua famiglia accederanno alla preziosa e generosa "copertura"? Sarebbe un altro, formidabile caso di conflitto di interessi. Come accadde già ai tempi del precedente condono varato dall'allora Cdl nella legislatura 2001-2006: il Cavaliere, alla conferenza stampa di fine anno 2002, giurò che Mediaset non avrebbe mai usato la sanatoria appena varata. Poi si scoprì l'esatto contrario: l'azienda beneficiò del condono sia nel 2003 che nel 2004. E se anche oggi si scoprisse che il premier (oltre che di qualche ben nota prestazione sessuale) è anche "utilizzatore finale" dello scudo fiscale? Purtroppo non lo scopriremo mai. Il "turbo Fleres", ovviamente, garantisce l'anonimato.

(28 settembre 2009)

 

 

 

 

2009-09-28

Domani inizia il voto a Montecitorio. Possibile la questione di fiducia

Casero (Pdl): "Senza le norme su falso in bilancio e riciclaggio non aveva appeal"

Scudo fiscale, 99 emendamenti

Di Pietro: "E' riciclaggio di Stato"

I deputati del Pd hanno presentato una pregiudiziale di costituzionalità

Ferranti: "E' un'amnistia mascherata che premia furboni e furbetti"

Scudo fiscale, 99 emendamenti Di Pietro: "E' riciclaggio di Stato"

Il ministero del Tesoro

ROMA - Sono 99 gli emendamenti al decreto legge correttivo al pacchetto di misure anti-crisi, che contiene le misure sullo scudo fiscale, presentati per l'esame dell'Aula della Camera. Secondo il calendario si dovrebbe iniziare a votare da domani, ma è molto probabile che il governo decida di porre la questione di fiducia sul testo. Il provvedimento scade il 3 ottobre.

Intanto è ancora polemica sulle misure predisposte dal governo "per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da soggetti residenti in Italia". Il leader dell'Idv Antonio Di Pietro definisce il provvedimento "una norma criminale voluta per fare gli interessi dei criminali" con cui in Parlamento si fa "riciclaggio di Stato".

Analoghe le critiche del Pd: ''Lo scudo fiscale è un'amnistia mascherata che premia furboni e furbetti. Dimostra, ancora una volta, quanto questo governo ha a cuore gli interessi degli evasori'', ha affermato Donatella Ferranti, capogruppo Pd in Commissione giustizia alla Camera, intervenendo alla discussione generale in Aula sulla sanatoria per i capitali detenuti all'estero.

Tanto che i deputati del Pd hanno presentato una pregiudiziale di costituzionalità al decreto legge, primo firmatario il presidente Antonello Soro: "Il decreto prevedeva, - si legge in una nota del gruppo - secondo le iniziali intenzioni esposte dal governo, una serie limitata e puntuale di interventi correttivi del decreto-legge dello scorso luglio, ma l'introduzione dello scudo fiscale, teso a favorire il rientro di capitali dall'estero, è stato strumentalmente trasformato in mezzo per realizzare un vero e proprio condono tributario e un'amnistia mascherata".

Mentre il sottosegretario all'Economia, Luigi Casero, nel corso di un convegno sullo scudo-ter organizzato da Paradigma in collaborazione con l'Associazione italiana private banking ha ribadito la posizione del governo: "Secondo noi è una buona legge, per noi passerà il vaglio" del Presidente della Repubblica.

Casero ha difeso anche la parte più attaccata del provvvedimento, il colpo di spugna sui reati fiscali, sostenendo che la copertura del falso in bilancio e l'esenzione degli intermediari dalla segnalazione delle operazioni sospette ai fini dell'antiriciclaggio servono a dare "appeal" a uno strumento che altrimenti rischierebbe di fallire nei suoi obiettivi. "Capisco - ha spiegato - che è una debolezza ma siccome per noi è fondamentale che la misura abbia successo abbiamo dovuto inserire questo aspetto".

(28 settembre 2009)

 

 

 

 

 

 

 

2009-09-24

Decreto legge approvato nella stessa versione licenziata dal Senato

Ipotesi fiducia in aula. Il governo: "Non è in agenda"

Scudo, ok commissione Camera

Pd: 'Aiuto a terrorismo e riciclaggio'

Scudo, ok commissione Camera Pd: 'Aiuto a terrorismo e riciclaggio'

La protesta dell'opposizione al Senato

ROMA - Via libera delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera al decreto legge correttivo all'ultimo pacchetto di misure anti-crisi, che contiene fra l'altro le misure sullo scudo fiscale nella versione maxi. Il testo del decreto legge non è stato ulteriormente modificato rispetto a quello licenziato al Senato. Immediata la protesta dell'opposizione che, fa notare Simonetta Rubinato (Pd), nella versione approvata a palazzo Madama ha introdotto una modifica che favorisce "riciclaggio e terrorismo".

Il decreto legge scade il 3 ottobre e lunedì sarà all'esame dell'Aula di Montecitorio. I tempi sono stretti e il governo potrebbe decidere di mettere la questione di fiducia già martedì prossimo per poter incassare il voto mercoledì. L'Esecutivo frena: "Al momento - dice il sottosegretario all'Economia, Alberto Giorgetti - non è in agenda".

In tutto gli emendamenti presentati nelle commissioni al decreto legge correttivo sono stati 116. Di questi una manciata è stata a firma di alcuni deputati del Pdl, due sono stati presentati dal Pd, una trentina dal Pd e il resto dall'Idv. Nessuna proposta di modifica è stata però approvata. L'esame delle commissioni è stato lampo: un paio di ore di discussione in tutto in mattinata e circa altrettante nel pomeriggio sono bastate a chiudere l'esame e a votare il mandato ai relatori per l'Aula.

L'opposizione attacca e critica duramente lo scudo fiscale. "Faremo in aula una battaglia molto precisa e puntuale" avverte il capogruppo del Pd in commissione Bilancio, Pier Paolo Baretta: "Da questo provvedimento il Paese ne esce con una immagine gravemente compromessa rispetto al rigore e all'etica". "I pochi miliardi che rientreranno - aggiunge - non valgono certo questo scambio. La nostra opposizione sarà senza appello".

Il segretario del Pd, Dario Franceschini, attacca l'intenzione della maggioranza sul provvedimento dello scudo fiscale che "permetterà di far rientrare senza penali e con un colpo di spugna su tutti i reati capitali esportati illegalmente". "Ogni volta che la destra torna a guidare il Paese - aggiunge - promette che non farà più condoni e puntualmente ricomincia da capo. Non so cosa possa pensare chi paga onestamente le tasse e rispetta la legge".

La deputata del Pd della commissione Bilancio, Simonetta Rubinato, annuncia un emendamento per correggere una "svista": "Mi chiedo se il ministro Maroni si sia accorto che sta per essere approvato in Parlamento uno scudo anche per il terrorismo. Il Senato ha infatti introdotto nel decreto legge anti-crisi una modifica che stabilisce per gli intermediari il venir meno dell'obbligo di segnalazione oggi previsto non solo per le operazioni di riciclaggio, ma anche per quelle di finanziamento del terrorismo".

Il capogruppo dell'Idv in commissione Bilancio, Antonio Borghesi, sottolinea che "il testo sullo scudo fiscale, così com'è uscito dal Senato, è incostituzionale" perché "l'estensione ai reati di falso in bilancio trasforma, di fatto, la norma in un'amnistia" e si augura che "il presidente della Repubblica garantisca il rispetto della Costituzione, non firmando questa legge vergogna".

(24 settembre 2009)

 

 

2009-09-23

Approvato l'emendamento Freres che estende il provvedimento

Dure critiche del Pd che non partecipa alle operazioni di voto

Scudo fiscale, sì del Senato

Napolitano: "Valuterò il testo"

Anna Finocchiaro (Pd): "Il cartello di Medellin era più onesto"

Felice Belisario (Idv) "Un Paese dove violare la legge è la regola"

Scudo fiscale, sì del Senato Napolitano: "Valuterò il testo"

ROMA - "Nessun commento. Quando mi sarà trasmesso il testo da promulgare, approvato dal Parlamento, valuterò le eventuali novità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in merito all'approvazione della norma sullo scudo fiscale contenuta nel decreto correttivo alle misure anti-crisi. Il provvedimento è passato al Senato questa mattina. Ora dovrà essere approvato dalla Camera.

Numerose le polemiche sull'estensione della copertura dello scudo anche per i capitali i cui titolari sono accusati di falso in bilancio. Il Pd, dopo aver richiesto la presenza in aula dei ministri Alfano e Tremonti, non ha partecipato alle operazioni di voto. A favore si sono espressi Pdl e Lega. Contro hanno votato Udc ed Idv con l'eccezione di Luigi Li Gotti che in dissenso dal gruppo dipietrista non ha partecipato alla votazione.

Il Pd lascia l'aula. Dopo aver richiesto la presenza dei ministri Alfano e Tremonti per rispondere alle critiche dell'opposizione, il gruppo parlamentare del Pd ha lasciato l'aula. Per il senatore D'Ambrosio le nuove misure che ampliano lo scudo fiscale sono "un'amnistia e violano la nostra Costituzione". In particolare, D'Ambrosio ha puntato il dito contro le norme che ampliano alle imprese estere controllate o collegate la sanatoria, avallando "trucchi vecchi come il mondo". Inoltre, il senatore del Pd ha evidenziato come trattandosi di un'amnistia la norma dovrebbe essere approvata "dai due terzi del Parlamento e non con una legge ordinaria".

Anna Finocchiaro, capogruppo dei democratici a Palazzo Madama, ha commentato: "Era più onesto il cartello di Medellin. In violazione di tutte le norme, si fanno rientrare capitali sulla cui costituzione nessuno indagherà mai e a si garantisce l'anonimato, in spregio a qualsiasi norma di civiltà giuridica".

Massimo D'Alema giudica "grave" il provvedimento sullo scudo fiscale approvato oggi dal Senato. Secondo l'ex ministro degli esteri "favorisce il "massimo di opacità" e rappresenta "un enorme favore" a chi ha frodato il fisco.

Protesta Idv. 'Mafiosi e evasori ringraziano', 'Governo anti-italiano'. L'Italia dei Valori ha protestato in aula esponendo cartelli con slogan contro la norma. Per il presidente dei senatori dell'Italia dei Valori, Felice Belisario, "il governo consegna il nostro Paese ai poteri forti, alle bande malavitose e anche ai terroristi oltraggiando lo stato di diritto. L'Italia è diventata un paese dove violare la legge è la regola".

Non accolte le richieste dell'opposizione. Nessuna delle questioni poste dalle opposizioni sul decreto correttivo, dalla richiesta di trasferirlo in Commissione Giustizia, o la presenza dei ministri dell'Economia e della Giustizia in Aula, è stata considerata accoglibile dal presidente di turno dell'Assemblea del Senato, Vannino Chiti. "C'è una distinzione fra questioni di merito politico e questioni relative a regolamento e procedure. Da quest'ultimo punto di vista - ha spiegato Chiti - il parere della Commissione Giustizia non è consentito dal Regolamento. Il voto dei due terzi del Senato rispetto a una presunta norma di indulto non è consentito poichè questo emendamento non si qualifica come indulto. E i precedenti condoni - ha ricordato Chiti - non hanno visto procedersi con maggioranze come quelle richiamate".

Quanto alla presenza in Aula di Tremonti e Alfano, per Chiti si tratta di questioni politiche. "Il governo - ha però spiegato Chiti - è qui rappresentato dal ministro Vita e ha fatto conoscere il suo parere. I governi - ha puntualizzato - quando si esprimono lo fanno nella loro collegialità. La presidenza - ha concluso Chiti - non può accedere per questi motivi alle richieste delle opposizioni"

(23 settembre 2009)

 

 

 

 

 

Dura presa di posizione dell'associazione nazionale dei magistrati

"Reati già difficili da perseguire, no a sanatorie per i reati economici"

L'Anm contro lo scudo fiscale

"Basta amnistie, pena certa"

Il ministro Alfano: "Resistenze corporative, la legge la fa il Parlamento"

L'Anm contro lo scudo fiscale "Basta amnistie, pena certa"

ROMA - "Il diritto penale richiede certezza ed effettività della pena, e non può tollerare un così frequente ricorso ad amnistie o sanatorie, in particolare nel settore delicatissimo dei reati economici e fiscali". L'Associazione nazionale magistrati si schiera contro l'estensione dello scudo fiscale, esprimendo "preoccupazione" per gli effetti del provvedimento. Una presa di posizione, quella dei magistrati, che non nasconde la contrarietà di chi, ogni giorno, si trova alle prese con reati "difficili da perseguire".

Immediata la replica del governo. "Chi vuole che sia riconosciuta la sua autonomia, deve accettare che è il Parlamento sovrano che fa le leggi" dice il ministro della Giustizia Angelino Alfano che ricorda "il numero infinito di pronunciamenti dell'Anm" su provvedimenti legislativi "mentre è in corso il dibattito politico" e sottolinea: "La nostra Costituzione dice che i magistrati sono soggetti solo alla legge. E la legge la fa il Parlamento".

L'emendamento che provoca polemiche esclude la punibilita' per tutti i reati fiscali e societari commessi al fine di evadere il fisco e trasferire il denaro all'estero ed anche i delitti di frode fiscale, emissione e utilizzazione di false fatture, falso in bilancio e persino le cosiddette ''frodi carosello'' che potranno dunque essere ''sanati'' con il pagamento di una somma pari al 5% dell'imposta evasa.

''Si tratta di reati oggettivamente gravi, - sottolinea l'Anm - puniti con una pena massima di sei anni di reclusione, per i quali lo Stato rinuncia alla punizione, in tutti i casi e indipendentemente dall'importo non dichiarato''.

Per i magistrati quello che serve è una pena certa e non "amnistie o sanatorie", in particolare nel settore dei reati economici e fiscali "nel quale già si sconta una situazione di illegalita' diffusa e di difficolta' di accertamento". La nuova legge, conclude l'Anm, avrà come risultato "l'impunita' a chi ha realizzato profitti violando la legge", minando "la fiducia di chi ha agito nel rispetto delle regole''.

Parole dure a cui Alfano replica con altrettanta durezza. "Fanno resistenza al cambiamento dello status quo, ogni volta che proponiamo una riforma ci viene detto che in realtà vogliamo riformare i giudici. Ci sono resistenze corporative ma questo governo e questa maggioranza ce la possono fare".

(23 settembre 2009)

 

 

 

 

 

 

Dura presa di posizione dell'associazione nazionale dei magistrati

"Reati già difficili da perseguire, no a sanatorie per i reati economici"

L'Anm contro lo scudo fiscale

"Basta amnistie, pena certa"

L'Anm contro lo scudo fiscale "Basta amnistie, pena certa"

ROMA - "Il diritto penale richiede certezza ed effettività della pena, e non può tollerare un così frequente ricorso ad amnistie o sanatorie, in particolare nel settore delicatissimo dei reati economici e fiscali". L'Associazione nazionale magistrati si schiera contro l'estensione dello scudo fiscale, esprimendo "preoccupazione" per gli effetti del provvedimento. Una presa di posizione, quella dei magistrati, che non nasconde la contrarietà di chi, ogni giorno, si trova alle prese con reati "difficili da perseguire".

L'emendamento che ha avuto il via libera del Senato esclude la punibilita' per tutti i reati fiscali e societari commessi al fine di evadere il fisco e trasferire il denaro all'estero ed anche i delitti di frode fiscale, emissione e utilizzazione di false fatture, falso in bilancio e persino le cosiddette ''frodi carosello'' che potranno dunque essere ''sanati'' con il pagamento di una somma pari al 5% dell'imposta evasa.

''Si tratta di reati oggettivamente gravi, - sottolinea l'Anm - puniti con una pena massima di sei anni di reclusione, per i quali lo Stato rinuncia alla punizione, in tutti i casi e indipendentemente dall'importo non dichiarato''.

Per i magistrati quello che serve è una pena certa e non "amnistie o sanatorie", in particolare nel settore dei reati economici e fiscali "nel quale già si sconta una situazione di illegalita' diffusa e di difficolta' di accertamento". La nuova legge, conclude l'Anm, avrà come risultato "l'impunita' a chi ha realizzato profitti violando la legge", minando "la fiducia di chi ha agito nel rispetto delle regole''.

(23 settembre 2009)

 

 

 

 

 

Il retroscena Il provvedimento allargato per paura che non rientrino i capitali

Si chiude un occhio sulle false fatturazioni con cui si sono portati soldi all'estero

Scudo fiscale, sull'evasione

tornano i timori del Quirinale

Scudo fiscale, sull'evasione tornano i timori del Quirinale

 

di GIOVANNI PONS

MILANO - Il Quirinale accenderà sicuramente i riflettori sul nuovo provvedimento per verificare se vi è stata una violazione degli accordi di luglio: grazie all'intervento del Presidente della Repubblica è stato possibile escludere dall'utilizzo dello scudo chi aveva già procedimenti penali in corso.

E su questo punto non pare vi siano stati ripensamenti, visto che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il riparo dello scudo non può partire prima del 15 settembre. I timori si estendono fino a Milano, soprattutto negli ambienti giuridici e della magistratura, dove si sta cercando di capire quali possono essere gli effetti dell'allargamento delle maglie dello scudo. E verificare se non possa venire intaccato qualche procedimento in corso. In generale, comunque, si chiede più tempo per analizzare in dettaglio il testo finale del provvedimento e valutare con attenzione quali reati alla fine sono stati inclusi nel colpo di spugna fiscale.

Prima dell'emendamento Fleres le perplessità sull'esito finale dello scudo avevano investito anche i collaboratori del ministro Tremonti e venivano riportate da alcuni banchieri sulla piazza milanese. Le considerazioni erano di tipo economico. Con l'instabilità dei mercati che progressivamente viene meno quali sono gli stimoli a far rientrare i capitali al costo del 5%? Per fugare i dubbi gli uomini del ministro Tremonti ce l'hanno messa tutta facendo emergere liste di evasori già in mano all'Agenzia delle Entrate, l'abolizione dei paradisi fiscali, il dissolvimento del segreto bancario svizzero e così via.

Buon ultimo è arrivato il colpo di spugna sul falso in bilancio e sulle false o inesistenti fatturazioni: un modo concreto per convincere gli imprenditori più riottosi a riportare tutto in Italia. In pratica, dicono gli esperti, si consente a chi ha accumulato risorse in nero all'estero a riportarle in Italia senza il rischio di incorrere in provvedimenti della magistratura. La misura riguarda in particolar modo piccoli e medi imprenditori che con il sistema della sovra o sotto fatturazione (o della fattura inesistente) hanno portato capitali all'estero.

Adesso le aziende hanno bisogno di quei capitali altrimenti rischiano la chiusura, così il Fisco chiude un occhio. Senza toccare però i reati che riguardano l'Iva perché questa è considerata una risorsa dell'Europa e la Ue vieta espressamente sanatorie su questo fronte.

Di certo dal punto di vista del sistema nel suo complesso, il messaggio che viene fatto passare dal governo è molto pericoloso. "In Italia sta scomparendo il diritto penale e anche il meccanismo della sanzione - dice un emerito giurista - tutto il diritto penale sta diventando un problema di soldi, come la crescita dei patteggiamenti sta lì a dimostrare".

Bisognerà comunque leggere bene i provvedimenti finali per capire se il terzo scudo fiscale targato Tremonti infliggerà un duro colpo alla magistratura inquirente. È vero, infatti, che tutta la documentazione sul rientro dei capitali non potrà più essere utilizzata dalle procure come prova dei reati; ma è anche vero che i reati più importanti non vengono coperti dallo scudo. L'appropriazione indebita, la bancarotta fraudolenta, l'aggiotaggio, il riciclaggio, non sono messi in discussione. Al contempo è anche vero che l'emendamento Fleres allarga le maglie dell'impunibilità estendendo ai professionisti, oltre che agli intermediari, l'esonero dalla segnalazione sui capitali di dubbia provenienza.

Dunque si vedrà, entro metà dicembre, se l'esito dello scudo sarà quello sperato dal ministro Tremonti o se prevarranno i timori sul sistema Italia. Le fiduciarie milanesi sono pronte ad accogliere il ritorno dei capitali. Se fossero 150 miliardi (il 25% dei 600 detenuti illegalmente all'estero) l'introito per le casse dello stato ammonterebbe a ben 7,5 miliardi: musica per le orecchie di Tremonti.

(23 settembre 2009)

 

 

 

 

http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88841&idCat=33

Come nella finanziaria 2003 condonato perfino l'occultamento di documenti contabili

Scudo fiscale anche per la dichiarazione fraudolenta

(Ddl Senato 1749 ed emendamento 1.3500)

Via libera del Senato alla versione ampliata dello scudo fiscale. Il 23 settembre l'Aula ha infatti approvato il provvedimento, in prima lettura, dopo aver dato il via libera ad un emendamento delle Commissioni riunite che amplia l'ambito di applicazione dello scudo fiscale. In base al testo a seguito del pagamento della sanzione del 5 per cento per il rientro o la regolarizzazione di capitali all'estero, infatti, risulteranno non punibili anche taluni reati penali fiscali e societari, fra cui il falso in bilancio. Viene inoltre anticipata al 15 dicembre la scadenza per la chiusura della sanatoria e gli intermediari incaricati delle procedure di rimpatrio e regolarizzazione sono esentati dall'obbligo di segnalazione a fini di lotta al riciclaggio. Ampliata infine la platea dei destinatari della norma che comprende anche le società partecipate o collegate all'estero. Il provvedimento, che scade il prossimo 3 ottobre, passa ora alla Camera per il definitivo via libera.(23 settembre 2009)

Ddl Senato 1749 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 - L'emendamento approvato sullo scudo fiscale 1.3500 (Commissioni riunite)

L'emendamento approvato sullo scudo fiscale

1.3500 (Commissioni riunite)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente

b) all'articolo 13-bis:

1) al comma 3, dopo la parola "giudiziaria", inserire le seguenti: "civile, amministrativa ovvero tributaria", ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo";

2) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6[1], lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta con l'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.";

3) al comma 6, sostituire le parole: "15 aprile 2010" con le seguenti: "15 dicembre 2009";

4) dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008."".

 

 

 

 

 

REPUBBLICA

per l'articolo completo vai al sito Internet

http://www.repubblica.it/

2009-09-23

L'opposizione contro il piano del governo: faremo l'inferno. L'emendamento

fatto proprio dal Tesoro trasforma il rientro dei capitali in un maxicondono

Scudo, sanato il falso in bilancio

e niente segnalazione di riciclaggio

di ROBERTO PETRINI

Scudo, sanato il falso in bilancio e niente segnalazione di riciclaggio

ROMA - Colpo di spugna sul falso in bilancio, su una vasta gamma di reati fiscali e tutela garantita dalle norme antiriciclaggio. Inoltre gli atti, i documenti e le attestazioni delle pratiche relative al rimpatrio di capitali non potranno essere usati come prova nei confronti di chi ha un procedimento penale in corso. Lo scudo fiscale torna, come era previsto nelle bozze circolate prima dell'estate e poi accantonate, un vero e proprio condono generalizzato per chi ha esportato capitali all'estero. Sono queste infatti le modifiche messe a punto dalla maggioranza, con parere favorevole del governo, e condensate nell'emendamento Fleres presentato martedì in tarda serata in Commissione Bilancio del Senato.

Ieri, dopo lunghe riunioni notturne della maggioranza, l'atteggiamento del governo e del ministero dell'Economia non è cambiato: si attende ora la prossima settimana quando martedì riprenderà la discussione del provvedimento e potrebbe riunirsi il consiglio dei ministri per varare la Finanziaria da 4 miliardi e esaminare anche la questione dello scudo fiscale.

"E' un emendamento inaccettabile", ha osservato la capogruppo del Pd Anna Finocchiaro. "Faremo l'inferno in aula per evitare che venga approvato: basti pensare che con questo testo le prove, gli atti o i documenti in un procedimento penale per corruzione o per traffico di organi, nonostante siano elementi a disposizione dello Stato, e siano state offerte spontaneamente per far rientrare i capitali, non si possono utilizzare. Si tratta di una questione enorme e ingiustificabile".

L'emendamento Fleres, infatti rispetto alla versione attuale della norma, impedisce l'utilizzo delle prove ricavate dalle pratiche dello scudo nei procedimenti penali in corso; inoltre allarga l'esclusione della punibilità per chi partecipa allo scudo, oltre che ai due reati fisiologici di omessa e infedele dichiarazione, anche una serie di reati tributari, a tutti i reati di falso e al falso in bilancio. Infine, una seconda versione dell'emendamento, presentata ieri, esclude anche l'obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni sulle quali grava il sospetto di riciclaggio di denaro sporco.

Una serie di modifiche che hanno provocato la rivolta dell'opposizione che con Zanda (Pd) parla di "copertura del malaffare" e che riscuotono le critiche anche del Consiglio dei commercialisti. Benché lo stesso senatore del Pdl, Salvo Fleres, ieri abbia confermato che l'impianto del suo emendamento non cambierà, che non è prevista una riscrittura ma solo una "verifica tecnica", non è escluso che alcune correzioni vengano avanzate: una di queste consisterebbe nell'impedire l'utilizzo dell'adesione allo scudo come prova solo nei provvedimenti giunti alla soglia del rinvio a giudizio e non nella fase successiva. Per questo ieri la Finocchiaro si è rivolta direttamente a Tremonti: "Disconosca in aula l'emendamento e lo ritiri, o ci opporremo con tutti i mezzi a disposizione".

(18 settembre 2009)

 

 

 

Lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera

Scoperti e contestati dieci miliardi di euro non dichiarati

Evasori, in 8 mesi recuperati 2,8 mld

Pronta la task force anti-paradisi

Paga la politica di attenzione ai grandi ricchi che si nascondono al fisco

Evasori, in 8 mesi recuperati 2,8 mld Pronta la task force anti-paradisi

BARI - Dieci miliardi di euro evasi al Fisco scoperti e contestati, 2,8 miliardi recuperati alle casse dello Stato, più di 6 mila verifiche mirate, maggiore attenzione nei controlli ai grandi contribuenti: è questo il bilancio dell'attività antievasione nei primi 8 mesi del 2009 tratteggiato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Che, in un convegno a Bari sul contrasto all'evasione, ha rilanciato l'impegno sulla lotta alla fuga dei capitali nei paradisi fiscali, con la task force anti-paradisi pronta ad entrare in funzione grazie ad un organico di 50 funzionari specializzati.

Da gennaio ad agosto, ha spiegato Befera, sono state scoperte evasioni per complessivi 10 miliardi, con un incremento del 72% rispetto al 2008, grazie a più di 6.500 verifiche mirate e a 173 mila accertamenti su imposte dirette, Iva e Irap.

Un'attività di controllo che ha portato al Fisco 2,8 miliardi di euro: il "bottino" recuperato è aumentato del 47% rispetto allo stesso periodo del 2008, quando erano rientrati nelle casse dello Stato 1,9 miliardi. Aumentate anche le imposte recuperate subito, senza finire in contenzioso con il contribuente: 1,22 miliardi, il 34% in più dell'anno scorso.

"I numeri - ha commentato il direttore delle Entrate - ci dicono che abbiamo imboccato la strada giusta". Dall'Agenzia sottolineano come i buoni risultati siano frutto anche della maggiore attenzione riservata ai 'grandi' contribuenti, quelli che mettono a segno evasioni molto consistenti. E che vengono scoperti sempre più spesso grazie alle indagini su spese molto superiori ai redditi dichiarati e a stili di vita 'a tutto lusso'.

"E' aumentata la qualità nell'attività di controllo, e lo dimostrano gli introiti che sono molto superiori a quelli dell'anno passato - ha sottolineato Luigi Magistro, 'numero uno' dell' Accertamento dell'Agenzia delle Entrate - e aumento della qualità vuol dire anche una maggiore efficacia dissuasiva: l'effetto che a noi più interessa, che non è reprimere, colpire, ma educare". Massima attenzione, ha sottolineato ancora Befera, anche al fenomeno della compensazione di crediti inesistenti: nei primi 8 mesi del 2009 gli accertamenti nei confronti di chi vanta crediti Iva sono stati 45.812, il 26% in più del 2008, con una maggiore imposta sul valore aggiunto accertata di 1,3 milioni di euro (+22%).

Gli occhi del Fisco, intanto, restano puntati sui capitali esportati illegalmente, in una sorta di manovra a tenaglia che affianca lo 'scudo': la task force 'anti-paradisi fiscali', che sarà istituita nei prossimi giorni da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, avrà 50 funzionari e sede a Milano.

L'obiettivo, ha spiegato Befera, è "acquisire informazioni utili all'individuazione dei fenomeni più rilevanti di evasione ed elusione internazionale". Ma il gruppo d'azione avrà anche un ruolo operativo: "metterà in campo indagini e controlli - ha aggiunto il direttore delle Entrate - sui fenomeni di maggiore rilevanza e pericolosità, anche nei casi previsti da convenzioni e accordi internazionali".

(15 settembre 2009)

 

 

 

 

I redditi non dichiarati nei primi 7 mesi scoperti dalla Guardia di Finanza

in seguito alle indagini sulle operazioni "con risvolti oltre confine"

Fisco, evasi 3,3 miliardi da gennaio

Un terzo nei paradisi fiscali

L'Iva sottratta allo Stato ammonta invece a 1,8 miliardi. Denunce in aumento del 17%

Fisco, evasi 3,3 miliardi da gennaio Un terzo nei paradisi fiscali

ROMA - Ammontano a 3,3, miliardi di euro i redditi non dichiarati scoperti dalla Guardia di Finanza nei primi sette mesi del 2009, in seguito delle "investigazioni sulle altre operazioni evasive ed elusive con risvolti oltre confine".

Oltre 600 milioni di euro facevano capo a soggetti e imprese che, per sfuggire al fisco, avevano falsamente localizzato la propria residenza o la sede della propria attività all'estero, mentre 1,1 miliardi di euro è stato scovato nelle transazioni e nelle operazioni finanziarie con i paradisi fiscali. Altri 1,6 miliardi, infine, erano nella titolarità di "organizzazioni di imprese estere operanti in Italia", che non dichiaravano nulla al fisco.

Inoltre, secondo quanto reso noto dalle Fiamme Gialle, "ammonta a 1,8 miliardi l'Iva evasa a seguito di frodi scoperte nelle indagini su triangolazioni commerciali". Sono stati denunciati 3.557 soggetti," pari al 17% in più dello scorso anno".

Ammontano infine a 396 milioni di euro i titoli e la valuta sequestrati in occasione dei controlli sui movimenti di capitale effettuati al confine in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane.

(18 agosto 2009)

 

 

Gli ispettori potranno accedere alle informazioni di controllo finanziario

Votato in un emendamento dei relatori al decreto legge "anticrisi"

Evasione, infranto un nuovo muro

dati da Bankitalia, Consob e Isvap

Evasione, infranto un nuovo muro dati da Bankitalia, Consob e Isvap

La lotta all'evasione infrange un nuovo muro. Gli ispettori del fisco potranno accedere, nell'attività di lotta all'evasione, alle carte, notizie, dati e informazioni relative alle attività di controllo e di vigilanza di natura creditizia, finanziaria e assicurativa svolte dalle authority di settore: cioè da Bankitalia, Consob e Isvap. La richiesta può essere fatta "anche in deroga a specifiche disposizioni di legge". Lo prevede l'emendamento dei relatori al decreto legge "anticrisi" relativo alla Tremonti-ter.

L'emendamento non fa espresso riferimento alla Banca d'Italia, alla Consob e all'Isvap ma parla di "autorità" e di attività di vigilanza e controllo nei settori del credito, della finanza e delle assicurazione. Di fatto il testo introduce la possibilità per gli uffici finanziari di ampliare la propria attività nell'ambito dei controlli sia per quanto riguarda l'Iva sia per le imposte dirette. In particolare - riporta il testo - è stabilito che gli uffici potranno "richiedere ad autorità ed enti, notizie dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativa alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge".

La richiesta, però, necessiterà dell'"autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o dei direttori regionali della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, dei comandanti regionali".

(20 luglio 2009)

 

 

 

 

 

 

2009-09-16

 

 

 

 

 

L'UNITA'

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2009-09-29

 

Scudo fiscale, verso la fiducia. Pd: pregiudiziale di costituzionalità

Terminata la discussione generale si va verso la fiducia per il contestato scudo fiscale. La Guardia di Finanza rende noto che con questa misura potrebbero rientrare in Italia 300 miliardi di euro (valutazione fatta seguendo le stime Ocse) di evasione fiscale. Intanto la polemica politica non accenna a diminuire. Il segretario del Pd è tornato a dire che il provvedimento "è uno schiaffo ai contribuenti onesti", il capo dello Stato aspetta il varo per capire se firmare o no. Cresce la pressione su Napolitano perché non firmi, ma il problema è che nel decreto sono contemplate misure e risorse indispensabili.

I deputati del Pd hanno presentato una pregiudiziale di costituzionalità al decreto legge che contiene lo scudo fiscale, primo firmatario il presidente Antonello Soro. "Il decreto prevedeva, secondo le iniziali intenzioni esposte dal governo, una serie limitata e puntuale di interventi correttivi del decreto legge dello scorso luglio - evidenziano i deputati - ma l'introduzione dello scudo fiscale, teso a favorire il rientro di capitali dall'estero, è stato strumentalmente trasformato in mezzo per realizzare un vero e proprio condono tributario e un'amnistia mascherata".

Per i deputati Democratici quindi l'incostituzionalità del decreto in discussione a Montecitorio si riscontra sul piano "sostanziale" e su quello "del diritto": lo scudo "favorisce le attività di riciclaggio, in particolare delle organizzazioni criminali e terroristiche, creando una corsia preferenziale - affermano - ai proventi di delitti gravi che finiranno per mimetizzarsi nella massa dei capitali che rientrano". Infine, concludono, si pone "in contrasto" con alcune direttive europee.

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28 settembre 2009

 

 

 

Scudo verso la fiducia. Pd: "Uno schiaffo agli onesti". Appello Idv a Napolitano: "Non firmi"

Ormai certa la fiducia sul contestato scudo fiscale. Il Pd vuole far vottare la pregiudiziale di costituzionalità, mentre il segretario Franceschini attacca: ""Lo scudo fiscale è un condono, uno schiaffo in faccia a tutti gli italiani che rispettano la legge, che pagano onestamente le tasse e che vedono chi ha truffato la legge e chi ha esportato capitali venire premiato facendo rientrare quelle risorse senza conseguenze penali. E per di più pagare 10-15 volte di tasse in meno. E' una vergogna" dice il segretario del Pd Dario Franceschini.

"E' riciclaggio di Stato" tuona Antonio Di Pietro. Accuse che Tremonti rimanda al mittente: "I capitali criminali non saranno rimpatriati. Non credo che la criminalità si servirà di questo strumento. I capitali criminali o sono in Italia perfettamente sbiancati o continueranno la loro attività all'estero".

L'Idv tira in ballo Napolitano. "Lo scudo fiscale è la dimostrazione del favoreggiamento e della correità del governo con gli evasori, con i corruttori, con la criminalità organizzata". Così Antonio Borghesi, vice capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, nel suo intervento in Aula sul decreto legge correttivo del dl anticrisi, contenente lo scudo fiscale.

"A Napolitano - aggiunge Borghesi - chiediamo di riflettere bene prima di firmare, dal momento che di fatto si tratta di un'amnistia e per la Costituzione dovrebbe aver luogo con legge ordinaria e con la maggioranza dei due terzi del Parlamento".

Rivolgendosi poi alla componente di Alleanza Nazionale del Pdl ed alla Lega, Borghesi dice: "Gli stessi che nel 2006 hanno fatto, insieme con Italia dei Valori, la battaglia contro l'indulto, oggi svendono la dignità di migliaia di italiani onesti, lavoratori, piccoli imprenditori e artigiani che non meritano un'umiliazione come questa".

29 settembre 2009

 

 

 

 

2009-09-28

Pd: alla Camera chiesta la pregiudiziale di costituzionalità per lo scudo fiscale

I deputati del Pd hanno presentato una pregiudiziale di costituzionalità al decreto legge che contiene lo scudo fiscale, primo firmatario il presidente Antonello Soro. "Il decreto prevedeva, secondo le iniziali intenzioni esposte dal governo, una serie limitata e puntuale di interventi correttivi del decreto-legge dello scorso luglio - evidenziano i deputati - ma l'introduzione dello scudo fiscale, teso a favorire il rientro di capitali dall'estero, è stato strumentalmente trasformato in mezzo per realizzare un vero e proprio condono tributario e un'amnistia mascherata".

Per i deputati Democratici quindi l'incostituzionalità del decreto in discussione a Montecitorio si riscontra sul piano "sostanziale" e su quello "del diritto": lo scudo "favorisce le attività di riciclaggio, in particolare delle organizzazioni criminali e terroristiche, creando una corsia preferenziale - affermano - ai proventi di delitti gravi che finiranno per mimetizzarsi nella massa dei capitali che

rientrano". Infine, concludono, si pone "in contrasto" con alcune direttive europee.

28 settembre 2009

 

 

 

 

 

 

2009-09-23

Via libera al Senato per lo scudo fiscale, Finocchiaro: "Più onesto il Cartello di Medellin"

Via libera dal Senato al pacchetto di modifiche al dl anticrisi che contiene l'allargamento dello scudo fiscale, con l'inclusione del falso in bilancio. Il Pd in dissenso non ha partecipato al voto, a favore Pdl, Lega, contro hanno votato Udc ed Idv con l'eccezione di Luigi Li Gotti che in dissenso dal gruppo dipietrista non ha partecipato alla votazione. Il provvedimento passa ora alla Camera che lo dovrà approvare entro il 3 ottobre, giorno della scadenza.

"Era più onesto il cartello di Medellin. Si è presentato con i suoi capi, con nome e cognome, al Governo colombiano per offrirgli di far rientrare i capitali dall'estero e aiutare così il bilancio pubblico. Il Governo colombiano non accettò. Ma da noi no. In violazione di tutte le norme si fanno rientrare capitali sulla cui costituzione nessuno indagherà mai e si garantisce l'anonimato", è stato il commento della presidente dei senatori del Pd, Anna Finocchiaro, che ha definito il provvedimento sullo scudo fiscale ampliato "una vera porcata".

Protesta dell'Italia dei Valori nell'Aula del Senato. Una decina i cartelli comparsi fra i banchi dei senatori con slogan alternati: "Governo antitaliano" e "Mafiosi e evasori ringraziano". Il gruppo dell'Italia dei Valori contesta in particolare lo scudo fiscale allargato.

"Nessun commento. Quando mi sarà trasmesso il testo da promulgare, approvato dal Parlamento, valuterò le eventuali novità ", ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano in merito alla norma appena approvata.

Il Pd si è intanto rivolto alla Commissione europea perché verifichi la compatibilità del disegno di legge sullo scudo fiscale con la normativa Ue. L'eurodeputato del Pd Gianluca Susta, vicepresidente del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo e membro della Commissione europarlamentare Affari economici e monetari, ha presentato un'interrogazione all'esecutivo comunitario. In particolare Susta sottolinea che il dl in esame assicura "un elevato grado di segretezza, essendo preclusa espressamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di venire a conoscenza di dati e notizie relative all'attività oggetto di emersione". E rileva che la normativa "si configura come un'amnistia surrettizia di alcuni reati fiscali e valutari, tra i quali il falso in bilancio e la falsa dichiarazione". In questo contesto, Susta chiede a Bruxelles di verificare se l'Italia "venga meno agli obblighi comunitari di cooperazione e scambio di informazioni nella lotta antifrode fiscale"; se "la normativa in approvazione al Parlamento italiano, contenuta nel DL succitato, indebolisca l'efficacia dello strumento di 'risk analysis' concordato in sede internazionale"; se "la normativa in oggetto, che un'iniziativa parlamentare intende estendere anche al falso in bilancio e alle false dichiarazioni, non si sostanzi in una non sanzionabilità, nè amministrativamente nè penalmente, di forme di evasione dell'Iva con un indiretto svantaggio per il bilancio comunitario".

23 settembre 2009

 

 

 

 

 

 

L'Anm attacca sullo scudo: "no ad amnistie"

"Il diritto penale richiede certezza ed effettività della pena, e non può tollerare un così frequente ricorso ad amnistie o sanatorie, in particolare nel settore delicatissimo dei reati economici e fiscali". L'Associazione nazionale magistrati esprime "preoccupazione" per l'allargamento dello scudo fiscale.

Sotto osservazione l'emendamento che ha avuto il via libera del Senato e che esclude la punibilita' per tutti i reati fiscali e societari commessi al fine di evadere il fisco e trasferire il denaro all'estero ed anche i delitti di frode fiscale, emissione e utilizzazione di false fatture, falso in bilancio e persino le cosiddette ''frodi carosello'' che potranno dunque essere ''sanati'' con il pagamento di una somma pari al 5% dell'imposta evasa.

''Si tratta di reati oggettivamente gravi, - sottolinea l'Anm - puniti con una pena massima di sei anni di reclusione, per i quali lo Stato rinuncia alla punizione, in tutti i casi e indipendentemente dall'importo non dichiarato''.

Per i magistrati quello che serve è una pena certa e non "amnistie o sanatorie". La nuova legge, conclude l'Anm, avrà come risultato "l'impunita' a chi ha realizzato profitti violando la legge", minando "la fiducia di chi ha agito nel rispetto delle regole''.

23 settembre 2009

 

 

 

 

Lo scudo protegge il falso in bilancio

di Bianca di Giovannitutti gli articoli dell'autore

Prima di lasciare il suolo italiano diretto a New York, Silvio Berlusconi ripete il suo mantra contro l’opposizione e i mezzi d’informazione. Il centrosinistra "fa il tifo per la crisi", l’opposizione "è anti-italiana", dichiara presentando la finanziaria-vuota varata dal consiglio dei ministri insieme a Giulio Tremonti e Maurizio Sacconi. Intanto in Senato i "fedelissimi" presentano una nuova formulazione dello scudo fiscale che esclude la punibilità di una serie di reati societari e amministrativi, tra cui quello di falso in bilancio. "È un vero indulto e una rottura della legalità", denuncia Anna Finocchiaro. A proposito di anti-italiani. Senza contare che sul testo di quella norma si era raggiunta in agosto una delicata intesa istituzionale con il Quirinale, che oggi appare disattesa. Oltre alla copertura di parecchi reati, le modifiche anticipano la scadenza al 15 dicembre, per accelerare i rientri e rastrellare più risorse. Oggi il voto conclusivo sulla misura nell’Aula di Palazzo Madama. [

La finanziaria si ferma a tre articoli e le tabelle, nulla di più. "La finanziaria non esiste più, c’è la legge di Bilancio che tiene fermi i saldi, il resto si vedrà dopo", dichiara il titolare dell’Economia. Tradotto: la manovra arriverà più tardi. Con i soldi della sanatoria tombale sui capitali esportati si finanzieranno le missioni all’estero, e le proroghe attese sugli sgravi per l’edilizia. Forse si reperiranno anche le risorse per i rinnovi del pubblico impiego. Tremonti ammette che per ora c’è solo la vacanza contrattuale, mentre Renato Brunetta annuncia rinnovi miliardari. Insomma, è tutto ancora da scrivere. Invece per Berlusconi questa sarebbe "una svolta epocale" (stessa dell’anno scorso), che frena "l’assalto alla diligenza, lo scontro tra ministri e partiti". Sarà, ma in serata già si sentono le lamentele di Stefania Prestigiacomo per i tagli al suo ministero.

Il merito di questo gran risultato, secondo il premier, va tutto "a Giulio", a cui invia i suoi complimenti. Tutto bene, nulla di più da fare se non tenere i saldi di finanza pubblica (che pure non si tengono, visti i numeri del deficit), mentre l’istat dirama cifre allarmanti sull’occupazione. I ministri sono tutti contenti, fa sapere il premier. Tutti risultati nascosti dalla stampa ostile. "Mi piacerebbe che la stampa italiana si togliesse gli occhiali che rendono difficile vedere i risultati ottenuti".

Approvata la Finanziaria, il presidente del Consiglio coglie l'occasione per annunciare il calendario di provvedimenti che il governo si troverà sul tavolo nel mese di ottobre. Innanzitutto "il rifinanziamento delle missioni all'estero" e poi, sempre in ottobre, arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri "la riforma delle università che metterà il merito al centro del processo accademico". Un work in progress senza tregua: altro che assalto alla diligenza. Si procede per tappe, senza strategia.

"Antitaliano è il capo di un governo che da oltre un anno nasconde la realtà della crisi e non dà risposte a milioni di italiani che non hanno più un reddito sufficiente per vivere. Antitaliano è chi imbroglia il popolo", commenta Dario Franceschini. Antonio Di Pietro sottolinea: "L'Idv fa opposizione non all'Italia, ma al governo Berlusconi. È il premier che è anti-italiano". Dura Rosy Bindi: "Il premier moderi il linguaggio. È il governo ad essere antitaliano".

23 settembre 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il SOLE 24 ORE

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2009-09-28

Fiducia in arrivo sul decreto che allarga lo scudo fiscale

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28 settembre 2009

Speciale scudo fiscale

 

Fiducia in arrivo in aula alla Camera sul decreto correttivo del decreto anti-crisi. Il Governo dovrebbe annunciarla domani pomeriggio, vista la ristrettezza dei tempi per l'esame in aula. Il provvedimento scade, infatti, il 3 ottobre. Non é escluso che il voto finale per la conversione in legge avvenga nella giornata di giovedì 1° ottobre. Il provvedimento, che contiene anche l'allargamento ai reati tributari, fra cui il falso in bilancio, dello scudo fiscale, è stato licenziato dalle commissioni competenti la scorsa settimana senza modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura a Palazzo Madama. In aula sono stati presentati 99 emendamenti.

In aula, intanto, nel corso della discussione generale, sono forti i toni dell'opposizione. Per Antonio Di Pietro lo scudo è un provvedimento "immorale e anticostituzionale", che "favorisce tutti i criminali". Per il leader dell'Italia dei valori si tratta di "riciclaggio di denaro sporco, perché il denaro lecitamente tenuto all'estero può già rientrare. Con questo scudo fiscale il riciclaggio viene premiato. Qui dentro si fa riciclaggio di stato da parte di una categoria di persone che usa le istituzioni per fare gli affari propri". Per il centrista dell'Udc bruno Tabacci "il messaggio che si dà è devastante: si fa capire che conviene evadere". Di Pietro si è appellato al Capo dello Stato: "non lo minacciamo, ma lo supplichiamo: non firmi".

Lo scudo fiscale allargato è "firmato da Giulio Tremonti, che però non vuole metterci la faccia", ha detto il capogruppo della commissione Finanze della Camera del Pd, Alberto Fluvi. Il ministro dell'Economia "preferisce però stare defilato, scaricando ogni responsabilità sul Parlamento". Fluvi ha detto che è più volte stata chiesta la presenza del ministro dell'Economia in Parlamento durante la discussione "ma Tremonti non si è ancora visto. In realtà, si vergogna a mettere la sua faccia su un provvedimento che condona reati penali e fiscali e che farà entrare anche qualche euro in più, per puntellare il buco dello Stato, ma che fa a pezzi la legalità e rende il nostro sistema fiscale iniquo e lontano". Tremonti, ha detto Fluvi, "dice che l'Italia fa quello che fanno tutti gli altri paesi: in realtà all'estero si garantisce trasparenza e il pagamento delle imposte, da noi si garantisce l'anonimato e il pagamento di una mini sanzione all`anno". (N.Co.)

28 settembre 2009

 

 

 

 

 

l Giornale e Libero lanciano la campagna: "Non paghiamo il canone Rai contro certa tv". Siete d'accordo?

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29 settembre 2009

Ogni giorno alle 8,30 le mezze misure non sono gradite. Una domanda e la richiesta di schierarvi: da che parte state? Bianco o Nero? È il sondaggio radiofonico condotto da Alessandro Milan su www.ilsole24ore.com e su www.radio24.it. Per prendere posizione basta un clic.

Il Giornale e Libero lanciano la campagna: "Non paghiamo il canone Rai contro certa tv". Siete d'accordo?

Dopo le polemiche seguite alla prima puntata di "Anno zero" i due quotidiani lanciano una campagna per disdire l'abbonamento al canone Rai. I soldi pubblici utilizzati per una televisione di parte più che dal servizio pubblico, questa in breve l'accusa.

"Non paghiamo il canone Rai contro certa tv". Siete d'accordo?

Vota il sondaggio

29 settembre 2009

 

 

 

 

 

Canone Rai: sale la tensione dopo la proposta di sciopero

28 settembre 2009

Per la Corte di Strasburgo è legittimo il sigillo del televisore

Quanto vale l'abbonamento

La campagna di Libero e Il Giornale, già avviata da una parte dei circoli Pdl, per lo sciopero del canone Rai raccoglie una serie di pareri contrari anche nel centrodestra.

La questione nasce dal caso Annozero, che il Pdl condanna. E oggi dalle pagine del quotidiano diretto da Vittorio Feltri il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini lancia una proposta: "Finanziare con i soldi del canone Rai solo i programmi che sono di interesse pubblico" contraddistinti da un "bollino verde".

Idea bocciata dal Partito democratico. Vincenzo Vita, senatore Pd domanda provocatoriamente: "Chi decide che cosa è pubblico e cosa non lo è?" L'effetto, secondo Vita "rischia di essere un peggioramento della qualità dell'offerta formativa, con l'inesorabile aumento dell'esposizione dei ragazzi alla tv generalista. Non quella di Santoro, ma quella dei reality".

Il consigliere d'amministrazione Rai Angelo Maria Petroni, di area centrodestra, rilancia la sua proposta per spalmare l'abbonamento radiotelevisivo nella bolletta elettrica della prima casa, istituzionalizzando le esenzioni per le classi più deboli. E ricorda: "Il ministro Scajola ha detto che il canone va pagato, e il viceministro Romani dice a sua volta che canone va pagato. Quindi distinguiamo la polemica politico-ideologica di chi invita a disdire l'abbonamento rispetto a quello che dice il governo, ovvero che il canone va pagato". Proprio uno studio preparato da Petroni e inviato alla Commissione di Vigilanza rivela che sei milioni di famiglie -su oltre 22- non pagano il canone Rai, ovvero circa il 30 per cento. Gli evasori si concentrano soprattutto al Sud d'Italia e sotraggono così alle casse di Viale Mazzini oltre 500 milioni di euro l'anno.

Non condivide la proposta di sciopero del canone nemmeno l'ex ministro delle Comunicazioni, oggi componente della Commissione vigilanza Rai, Mario Landolfi. Idea bocciata anche dall'attore, produttore e deputato Pdl Luca Barbareschi, che giudica la campagna lanciata da Il Giornale di Feltri "faziosa e stupida, capace di dare origine solo a beghe politiche". Un altro conto, dice Barbareschi sarebbe ristrutturare la Rai e "riorganizzarla secondo meritocrazia".

Antonio Di Pietro rivendica la paternità della proposta di abolizione del canone. E ribadisce che "l'unico modo per ridare libertà di informazione alla Rai è fare uscire da essa i partiti". Da anni, sottolinea il leader Idv "diciamo che la Rai non merita il canone perchè è gestita dai partiti, che la occupano. È paradossale che a protestare sia oggi chi beneficia di questa occupazione perchè per una volta la Rai è uscita da questa logica".

Il Partito democratico difende la Rai. "La campagna contro il canone è totalmente sbagliata e infondata", dice il capogruppo Pd in Commissione vigilanza, Fabrizio Morri. Quanto al caso di Annozero Morri commenta: "È successa una cosa che non era mai capitata in sessant'anni e oltre di storia repubblicana: il Governo - che non c'entra niente con la Rai - attraverso il ministro Scajola parla impropriamente, apre un'inchiesta, ma non ha titolo per farlo. Anch'io trovo di cattivo gusto certi programmi, ma uso il telecomando per non vederli, non li vorrei cancellare dal palinsesto". Giorgio Merlo, vice presidente della commissione di Vigilanza, trova "curioso che nella lotta contro il canone Rai patrocinata da ampi e consistenti settori della destra si unisca, per opposti motivi, l'on. Di Pietro". Una ragione in più, sottolinea Merlo "per dire, ad alta voce, che la Rai degli opposti estremismi non serve a nessuno e che chi vuole abolire il canone lavora direttamente per liquidare la Rai e quel che resta del pluralismo politico nel nostro paese".

Anche Adiconsum si dice "fortemente preoccupata per le polemiche politiche sul canone Rai che finiscono con l'illudere i consumatori". "Il mancato pagamento del canone Rai - sottolinea in una nota - non solo comporta sanzioni, ma, se reiterato, comporta l'emissione di un decreto ingiuntivo".

Martedì si riunirà l'Ufficio di Presidenza della Commissione di Vigilanza. Ma intanto per coloro vorrebbero cominciare a non pagare vale la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che ad aprile scorso aveva respinto come "palesemente infondato" il ricorso presentato da un cittadino italiano contro le misure prese nei suoi confronti per il mancato pagamento del canone.

28 settembre 2009

 

 

 

 

 

Canone Rai: per la Corte di Strasburgo è legittimo il sigillo del televisore

di Samantha Agrò

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Emmevì

La sentenza

Digitale terrestre: tra problemi e ritardi prende consistenza in Italia e in Europa

Speciale digitale terrestre, la tv che cambia

Si infrange contro una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo il sogno di quegli italiani che vorrebbero non pagare piu' il canone della Rai. I giudici di Strasburgo hanno dichiarato "palesemente infondato" il ricorso presentato da un cittadino italiano contro le misure prese nei suoi confronti per il mancato pagamento del canone.

Nel 1999, un cittadino italiano residente a Vicenza aveva richiesto alla Rai di sospendere il suo abbonamento. Quattro anni dopo la Guardia di Finanza gli sigillo' la televisione in una busta di nylon in modo che non potesse piu' utilizzarla. si rivolse quindi alla Corte di Strasburgo sostenendo che la misura adottata dalle forze dell'ordine era una violazione del suo diritto a ricevere informazioni attraverso altri canali televisivi, ma anche del suo diritto al rispetto della vita privata e alla protezione della proprieta' privata.

La Corte di Strasburgo pur ritenendo le misure adottate delle autorita' italiane "un'ingerenza nei diritti del ricorrente", hanno tuttavia stabilito che queste hanno "perseguito un obiettivo legittimo: persuadere gli individui a pagare una tassa". Secondo la Corte, in base a quanto scritto nel Reggio decreto n.246 del 21 febbraio 1938, il telespettatore vicentino era ed e' tenuto a pagare la tassa anche se non desidera piu' guardare la Rai, poiche' la tassa e' dovuta per il solo fatto di possedere una televisione. Inoltre da Strasburgo fanno notare che la tassa, il cui ammontare e' definito "ragionevole", "non viene pagata in cambio della ricezione di un canale particolare ma e' un contributo a un servizio per la comunita'".

 

 

 

Quanto vale l'abbonamento e chi deve pagare

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28 settembre 2009

Il canone di abbonamento alla Rai rappresenta la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico nella maggior parte dei paesi europei. Nel 2009, in Italia l'importo annuale è il più basso in Europa: 107,5 euro, contro i 116 euro della Francia, i 148 della Gran Bretagna, i 215,76 della Germania. Punte massime in Austria e in Svizzera: rispettivamente 263,63 euro e 311 euro.

Chi deve pagare: per legge (R.D.L.21/02/1938 n.246) "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi. Trattandosi di un'imposta sul possesso o sulla detenzione dell'apparecchio, il canone è dovuto indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive".

Esistono due tipi di canone: quello per uso ordinario, "dovuto da chi possiede o detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare", e quello speciale, "dovuto da chi possiede o detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare.

Dal 2008 sono esentati dal pagamento del canone "i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi".

Termini per il versamento del canone: il 31 gennaio (pagamento annuale); il 31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale, Euro 54.86 a rata); il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre (pagamento trimestrale, Euro 28.56 a rata).

Il rinnovo si effettua con bollettino C/C 3103 o utilizzando modalità di pagamento alternative (come bancomat e Internet).

Disdetta abbonamento: quando l'abbonato cede tutti gli apparecchi in suo possesso dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore o comunica di non esserne più in possesso (ad es. per furto o incendio); "nel caso che gli abbonati intendano rinunciare all'abbonamento senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi stessi". In caso di decesso dell'intestatario, "gli eredi possono richiedere: la variazione di intestazione a nome di un erede, qualora lo stesso non sia abbonato e prelevi il televisore (fornendo le generalità complete di codice fiscale del nuovo intestatario); la chiusura dell'abbonamento indicando il luogo e la data del decesso.

Mancato pagamento: "può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale dell'Autorità di controllo. Nel caso diaccertamento, oltre all'obbligatorietà del pagamento del canone, l'utente sarà soggetto ad una maggiorazione che può arrivare sino all'importo di Euro 619 per mancato pagamento di canone e Concessione Governativa".

28 settembre 2009

 

 

 

 

 

 

 

2009-09-23

Passa lo scudo fiscale ampio

Anm: non servono amnistie

23 settembre 2009

Via libera del Senato al decreto correttivo che modifica l'ultimo pacchetto di misure anti-crisi

e che contiene l'ampliamento delle maglie dello scudo fiscale. Il testo ora passa all'esame della Camera, che deve convertire in legge il provvedimento entro il 3 ottobre, pena la decadenza delle misure. Hanno votato a favore solo i senatori della maggioranza, contrari Idv e Udc. Poco prima della votazione dell'emendamento che amplia il raggio d'azione dello scudo fiscale i senatori del Pd, per protesta, hanno lasciato l'aula e non sono rientrati fra gli scranni di Palazzo Madama per il via libera finale. In aula durante il voto i senatori dell'Idv hanno issato cartelli con le scritte: "Evasori e mafiosi ringraziano" e "Governo anti-italiano". L'emendamento che estende la protezione dello scudo, proposto dal senatore Salvo Fleres (Pdl), fatto proprio e approvato ieri dalle commissioni riunite Bilancio e Finanze, è stato oggi approvato in aula con 134 sì, 24 no e un astenuto.

Ampliate le maglie dello scudo. Il testo estende lo scudo fiscale ai reati tributari e alle violazioni contabili, come il falso in bilancio. Per aderire allo scudo fiscale ci sarà meno tempo, fino al 15 dicembre, per poter portare a bilancio di quest'anno gli introiti. Lo scudo fiscale non darà nessuna copertura per i procedimenti penali in corso al 5 agosto 2009, mentre darà copertura per i procedimenti amministrativi, civili e di natura tributaria successivi alla data di entrata in vigore della legge anticrisi, ovvero dal 5 agosto 2009. Stabilita anche la cancellazione dell'obbligo di segnalazione da parte dei professionisti ai fini delle norme antiriciclaggio. Viene, poi estesa la copertura garantita dallo scudo fiscale per le società collegate o controllate estere.

D'Ambrosio: "È un'amnistia". Per l'ex magistrato Gerardo D'Ambrosio lo scudo fiscale per una serie di reati tributari o di reati societari a essi connessi, come il falso in bilancio, è una "amnistia" e "viola la Costituzione". D'Ambrosio ha anche sottolineato che un'amnistia deve essere approvata dai due terzi del Parlamento e "non con una legge ordinaria". Il provvedimento è stato definito, senza mezzi termini, dalla presidente dei senatori del Pd Anna Finocchiaro, "una vera porcata". Per il candidato segretario del Pd Pier Luigi Bersani è "una colossale ripulitura di denaro organizzata dallo Stato a poco prezzo". (N.Co.)

23 settembre 2009

 

 

 

 

 

Scudo, Napolitano: "Valuterò il testo"

23 settembre 2009

"Dai nostri archivi"

Napolitano al governo: "Forti perplessità sul reato di immigrazione clandestina"

È polemica fra Napolitano e la Lega: "Si rileggano il rapporto sui rifiuti"

Napolitano: "Il voto di fiducia non diventi una prassi"

Tutti gli articoli sul Quirinale

Napolitano, così l'11 aprile: "Servono scelte condivise"

"Nessun commento. Quando mi sarà trasmesso il testo da promulgare, approvato dal Parlamento, valuterò le eventuali novità ". Lo ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in merito alla norma sullo scudo fiscale approvata dal Senato nel decreto correttivo alle misure anti-crisi, rispondendo alla domanda di un giornalista dell'Ansa alla fine della sua visita alla mostra "Roma-La pittura di un Impero" alle Scuderie del Quirinale.

23 settembre 2009

 

 

 

Scudo fiscale bocciato dall'Anm: "Serve certezza, non amnistie"

23 settembre 2009

"Dai nostri archivi"

Il maxi scudo fiscale è pronto, quasi

Il Governo approva la Finanziaria 2010 Per i contratti pubblici 3,4 mld

Scudo fiscale: banche italiane e svizzere in corsa per i 100 miliardi di euro che stanno per tornare (Wsj)

La Finanziaria light insegue lo scudo fiscale

Scudo fiscale: martedì il Governo scoprirà le sue carte

 

Basta amnistie. L'Associazione nazionale magistrati si schiera contro l'estensione dello scudo fiscale, esprimendo "preoccupazione"

per gli effetti del provvedimento "Il diritto penale richiede certezza ed effettività della pena, e non può tollerare un così frequente ricorso ad amnistie o sanatorie, in particolare nel settore delicatissimo dei reati economici e fiscali, nel quale già si sconta una situazione di illegalità diffusa e di difficoltà di accertamento". Il sindacato delle toghe avverte che "garantendo l'impunità a chi ha realizzato profitti violando la legge, è serio il rischio di minare la fiducia di chi ha agito nel rispetto delle regole".

L'emendamento approvato dal Senato che ha determinato "l' ampliamento della sanatoria derivante dal cosiddetto scudo fiscale", fa presente l'Amn,"esclude la punibilità per tutti i reati fiscali e societari commessi al fine di evadere il fisco e trasferire il denaro all'estero. Anche i delitti di frode fiscale, emissione e utilizzazione di false fatture, falso in bilancio e persino le cosiddette frodi carosello, che tanto allarme suscitano in ambito europeo, potranno dunque essere sanati con il pagamento di una somma pari al 5% dell'imposta evasa". Per il sindacato delle toghe "si tratta di reati oggettivamente gravi puniti con una pena massima di sei anni di reclusione, per i quali lo Stato rinuncia alla punizione, in tutti i casi e indipendentemente dall'importo non dichiarato".

23 settembre 2009

 

 

 

 

Scudo fiscale: tempi più stretti e copertura per il falso in bilancio

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23 settembre 2009

ANALISI / Il maxi scudo fiscale è pronto, quasi(di Isabella Bufacchi)

Scudo fiscale con lista bianca

Il videoforum con gli esperti del Sole 24 Ore

Speciale scudo fiscale

Domande & Risposte

DOCUMENTI /La circolare, i modelli, i tassi di cambio e il provvedimento

Lo scudo fiscale non darà nessuna copertura per i procedimenti penali in corso al 5 agosto 2009, mentre viene confermata la non punibilità dei reati tributari e delle violazioni contabili, come il falso in bilancio. Lo chiarisce una nuova formulazione dell'emendamento Fleres sullo scudo fiscale approvata dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Il nuovo emendamento chiarisce inoltre che lo scudo fiscale darà copertura solo per i procedimenti amministrativi, civili e di natura tributaria successivi alla data di entrata in vigore della legge anticrisi, ovvero dal 5 agosto 2009.

Tra le principali novità anche la riduzione del periodo di adesione alla sanatoria: c'è tempo fino a metà dicembre 2009 anziché fino al 15 aprile del 2010 come prevede il testo originario del provvedimento.

Il testo integrale dell'emendamento Fleres con tutti gli approfondimenti è pubblicato sul Sole 24 Ore oggi in edicola.

23 settembre 2009

 

 

 

 

Scudo fiscale con lista bianca

di Marco Peruzzi

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22 settembre 2009

In arrivo in tempi brevi una "lista bianca" dei paesi che scambiano effettivamente le informazioni fiscali con l'Italia. E poi un elenco dettagliato, quasi un manuale, di investimenti e attività finanziarie estere da indicare nel quadro RW di Unico. Sono gli accorgimenti su cui sta lavorando l'agenzia delle Entrate per rendere più facile l'adesione allo scudo fiscale, cioè la regolarizzazione e/o il rientro in Italia delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 in violazione delle norme sul monitoraggio.

L'indicazione è arrivata da Arturo Betunio, direttore centrale aggiunto Normativa e contenzioso, che ha partecipato ieri in rappresentanza dell'agenzia delle Entrate al videoforum organizzato dal Sole 24 Ore sullo scudo fiscale. Protagonisti del videoforum – che è stato trasmesso in diretta ieri dalle 12.30 alle 14 di ieri sul sito internet www.ilsole24ore.com e che sarà disponibile sullo stesso sito anche nei prossimi giorni – sono stati, oltre a Betunio, gli esperti del Sole 24 Ore Nicola Cavalluzzo, Renzo Parisotto, Raffaele Rizzardi e Benedetto Santacroce.

Con la diffusione non della circolare definitiva, ma solo di una bozza, l'agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo modo di procedere, aperto al dialogo e ai suggerimenti degli operatori. L'obiettivo è evitare interventi ripetuti e disciplinare il maggior numero di situazioni possibili in un unico documento.

Tra i chiarimenti che dovranno essere dati a contribuenti e intermediari spicca la necessità di fornire una lista aggiornata dei paesi extra Ue e non See che scambiano effettivamente le informazioni con l'Italia, dai quali dunque si potrà non solo rimpatriare ma anche semplicemente regolarizzare le ricchezze. "Stiamo lavorando assieme al Dipartimento delle finanze – ha detto Betunio – per arrivare a un'indicazione chiara di questi paesi e in breve daremo una risposta. Stessa cosa per il quadro RW di Unico. Le troppe incertezze sui beni da indicare – ha assicurato – impongono chiarimenti definitivi, che potranno essere riportati o nella stessa circolare sullo scudo oppure, più probabilmente, in un successivo intervento dell'Agenzia".

Nel sottolineare le differenze rispetto alle precedenti edizioni dello scudo – quelle 2001 e 2003 – Betunio ha poi sottolineato il momento del perfezionamento dell'operazione, che è quello dell'addebito o della messa a disposizione della provvista all'intermediario (si veda l'articolo a pagina 33), e ricordato che l'imposta del 5% è "un dato presuntivo che non tiene conto né del periodo di detenzione dell'attività né del rendimento finanziario, ancorché negativo, nel frattempo effettivamente realizzato".

Betunio si è quindi soffermato sul rimpatrio delle attività diverse da quelle finanziarie, sottolineando in particolare il caso concreto dei quadri o degli yacht. "Questi beni – ha spiegato – solitamente non formano oggetto del rapporto di deposito, custodia e gestione con l'intermediario. Una particolarità, questa, che allo stato attuale ne impedisce il rientro in Italia. Il modello di dichiarazione riservata – ha quindi spiegato – prevede tuttavia questa possibilità nel quadro B, in modo tale da non dovere essere corretto se e quando – anche con il contributo degli operatori – si riuscià a consentirla".

22 settembre 200

 

 

2009-09-20

I documenti per lo scudo fiscale

La circolare

Le istruzioni

Il modello

I tassi di cambio di riferimento

Il provvedimento

 

 

Scudo fiscale, da San Marino

a Lugano tra paure e snobismo

di Giuseppe Chiellino

17 settembre 2009

Scudo fiscale: martedì il Governo scoprirà le sue carte

Sintesi dell'accordo Italia San Marino

Lunedi' videoforum con gli esperti delle Entrate

L'ESPERTO RISPONDE / Invia la tua domanda ai nostri esperti

Via allo scudo da 4 miliardi. Scarica i modelli e i cambi

DOCUMENTI /La circolare, i modelli, i tassi di cambio e il provvedimento

Le istruzioni degli scudi 1 e 2 valide anche in questa sanatoria

Domande & Risposte

Cresce ogni giorno di più a San Marino la preoccupazione per gli effetti che lo scudo fiscale 2009-2010 rischia di avere sull'economia della repubblica. "I più ottimisti stimano che il rimpatrio dei capitali ridurrà almeno del 15% i depositi nelle casse delle banche e delle fiduciarie sammarinesi – racconta un intermediario finanziario italiano che opera sia a San Marino che nel Canton Ticino – ma c'è anche chi teme un calo molto più consistente, fino al 40% del totale". Una previsione che crea non poche preoccupazioni per l'intera economia del paese dove negli ultimi anni erano spuntate almeno settanta fiduciarie, bancarie o indipendenti. "Molte delle quali pur di stare a galla hanno raccolto liquidità di provenienza non sempre trasparente" sottolinea l'intermediario che vuole restare anonimo. "C'è già chi ipotizza un'ondata di concentrazioni – aggiunge - e si vocifera sotto la rocca che una nota banca riminese stia pensando di dismettere le due controllate di San Marino".

Gli svizzeri snobbano lo scudo

Diversa è l'aria che si respira nel Canton Ticino, in Svizzera, l'altro ‘paradiso' preferito dagli italiani per mettere al riparo le proprie ricchezze dagli occhi indiscreti del fisco di casa. "Sia le istituzioni che i media locali stanno snobbando lo scudo – racconta il professionista – puntando su argomenti come la presunta inaffidabilità delle istituzioni italiane". Il riferimento è soprattutto all'esperienza precedente di rimpatrio dei capitali, quando, cambiato il governo, il nuovo ministro dell'Economia, Vincenzo Visco, decise di rendere pubblici gli elenchi di coloro che ne avevano beneficiato, al contrario di quanto prometteva lo scudo. In ogni caso non si teme una fuga di massa dei capitali verso l'Italia, anche perché, al contrario di San Marino, la percentuale di depositi italiani è comunque contenuta rispetto al totale. Altra differenza è che gli istituti svizzeri in molti casi hanno filiali anche in Italia e dunque possono tentare di mettere ‘on shore' i capitali tenendo "in casa" il cliente . "Non è detto però – osserva l'intermediario – che non intervenga un elemento ‘punitivo' da parte dei clienti italiani nei confronti delle fiduciarie che negli anni d'oro hanno chiesto commissioni particolarmente esose". I clienti potrebbero essere inclini a dire "Ora che ho l'occasione mi metto in regola e non devo più regalare cifre esagerate alla banca". "La mia impressione – afferma – è se a San Marino sono forse fin troppo preoccupati, mentre in Svizzera stiano sottovalutando la situazione".

I più avveduti mettono in evidenza i punti critici della nuova edizione dello scudo fiscale che potrebbero frenare i rimpatri, primo fra tutti l'obbligo dei professionisti di comunicare i movimenti in base alle norme contro il riciclaggio di denaro, disciplina che non esisteva per le passate edizioni dello scudo. Un altro argomento utilizzato dai professionisti come deterrente al rimpatrio riguarda gli imprenditori che vorrebbero regolarizzare capitali detenuti illegalmente all'estero: il rischio, è l'avviso, è di mettere in regola se stessi ma di esporrele proprie aziende ai controlli dell'amministrazione.

San Marino si adegua e tenta di cambiare rotta

La situazione, vista ancora da San Marino, si è ulteriormente aggravata dopo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate italiana che ha escluso la possibilità di regolarizzare – senza rimpatrio - i capitali detenuti illegalmente nei paesi con i quali non c'è uno scambio effettivo di informazioni tra le amministrazioni fiscali. Tra questi – al momento - c'è la repubblica del Titano, insieme a Svizzera, Montecarlo e Liechtenstein. Un motivo in più perché gli italiani decidano di aderire allo scudo chiudendo i conti in questi paesi.

Tra scudo fiscale e nuovi accordi di cooperazione finanziaria con l'Italia, San Marino sente mancare l'ossigeno. Tanto che il segretario di stato alle Finanze, Gabriele Gatti, nella relazione sui nuovi accordi di cooperazione finanziaria con l'Italia, afferma senza mezzi termini che "il segreto bancario è finito" e per il futuro bisogna "sviluppare condizioni che consentano alla clientela di acquistare prodotti e servizi finanziari sammarinesi nei propri paesi di provenienza". La ricetta? Bassa fiscalità interna e regole che incentivino le imprese finanziarie a localizzarsi effettivamente nella repubblica. "In quest'ottica – afferma il ministro - fattori come il segreto bancario, il trasferimento di contanti a San Marino e l'impermeabilità allo scambio di informazioni sui clienti diverrebbero molto meno rilevanti". In pratica un'ammissione sulla vera localizzazione delle imprese finanziarie che operano in repubblica.

La dissuasione e il trasferimento di quote

Intanto chi può sta cercando di salvare il salvabile suggerendo ai clienti italiani qualche mossa nel tentativo di restare invisibili al fisco. Per esempio con la dissuasione attuata attraverso il formulario sottoposto ai clienti in cui è messo in bella evidenza il rischio di finire nelle maglie dell'antiriciclaggio. Oppure, come racconta l'intermediario interpellato dal Sole 24 Ore, le banche che controllano quote di società non sammarinesi attraverso finanziarie o fiduciarie propongono il trasferimento di queste quote in altri Paesi, tra cui la Svizzera, per mettersi al riparo dagli effetti dell'accordo con l'Italia firmato nelle scorse settimane e del quale gli ultimi scampoli di indeterminatezza sono destinati a scomparire nelle prossime ore.

CONTINUA ..."

17 settembre 2009

Una sintesi è finita sui giornali locali prima che ai consiglieri per la discussione in parlamento. Si tratta del protocollo di modifica della convenzione tra i due paesi in materia di doppie imposizioni e lotta alle frodi fiscali, e dell'accordo di collaborazione finanziaria.

La prima prevede l'adeguamento sullo scambio di informazioni agli standard internazionali più ampi. Ma ci sono anche modifiche su dividendi, interessi e canoni. In questo caso, si legge nel documento consegnato ai consiglieri, "le aliquote massime di tassazione applicate nei paesi di provenienza sono ridotte a zero nell'ipotesi in cui l'effettivo beneficiario sia una società diversa da una società di persone che abbia detenuto almeno il 25% del capitale della società". Per i frontalieri è inoltre prevista "l'esenzione da imposta in Italia di una quota del reddito lordo da determinarsi con legge ordinaria".

L'accordo di cooperazione finanziaria mira invece a "favorire lo sviluppo e l'integrazione dei rispettivi sistemi finanziari, tutelandone la stabilità, integrità e trasparenza, con l'impegno a prestarsi reciproca assistenza ed effettiva collaborazione per la vigilanza nei settori bancario, finanziario e assicurativo e nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e degli abusi di mercato". Banche e finanziarie sammarinesi potranno "accedere ai sistemi di pagamento dell'area euro".

giuseppe.chiellino@ilsole24ore.com

17 settembre 2009

 

 

 

 

Scudo fiscale più facile

nei Paesi extra Ue

15 settembre 2009

Lunedi' videoforum con gli esperti delle Entrate

Le scelte possibili: rimanere oltreconfine o tornare in Italia

L'ESPERTO RISPONDE / Invia la tua domanda ai nostri esperti

Via allo scudo da 4 miliardi. Scarica i modelli e i cambi

DOCUMENTI /La circolare, i modelli, i tassi di cambio e il provvedimento

Doppio binario sui redditi 2009

Domande & Risposte

Lo scudo fiscale "non comporta la regolarizzazione degli illeciti di qualsiasi altra natura: restano fermi i presidi ordinamentali e le relative sanzioni contenute nella disciplina dell'antiriciclaggio, nonché in materia di reati, ad eccezione di quelli legati all'infedele o all'omessa dichiarazione dei redditi". Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare con le istruzioni sull'utilizzo dello scudo fiscale. Il chiarimento era atteso dai professionisti e dagli interessati in quanto l'obbligo di comunicazione all'antiriciclaggio di operazioni sospette non era previsto nelle precedenti manovre di rientro dei capitali.

Il rimpatrio dai paesi extra Ue

La circolare chiarisce inoltre che la regolarizzazione di capitali, senza l'obbligo di rimpatrio fisico, è possibile anche per i Paesi extra Ue "qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni". L'Agenzia delle Entrate ha tenuto conto delle disposizioni comunitarie che vietano qualsiasi restrizione ai movimenti di capitale non solo tra Stati membri. Per quanto riguarda i Paesi dell'Ue "si considera in ogni caso sussistente il requisito dell'effettività dello scambio d'informazioni", mentre "deve essere verificato per quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)". Attualmente, tra questi rispettano il requisito solo Norvegia e Islanda. Per Liechtenstein, Svizzera, Montecarlo e San Marino é consentito solo il rimpatrio.

Per rimpatriare o regolarizzare attività illegalmente detenute all'estero l'imposta dovuta "è pari al 5% delle attività finanziarie indicate nella dichiarazione riservata".

"Si tratta di una presunzione assoluta - sottolinea l'Agenzia riferendosi ai costi fiscali dell'operazione, ovvero il 50% del rendimento del 2% annuo per i precedenti 5 anni - che non tiene contro del periodo di effettiva detenzione all'estero delle attività che si intende rimpatriare o regolarizzare nè del reale rendimento conseguito". Questa affermazione escluderebbe dunque un'aliquota più bassa per capitali detenuti da meno tempo rispetto ai cinque anni indicati dalla norma.

15 settembre 2009

 

 

 

 

Doppio binario sui redditi 2009

di Marco Piazza

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15 settembre 2009

Il modello di dichiarazione riservata conferma la possibilità di esercitare due particolari opzioni: la comunicazione dei redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 e l'utilizzo del valore indicato in dichiarazione riservata come costo fiscale.

I redditi 2009

Due le modalità di comunicazione: in forma analitica e in forma presuntiva.

Nel caso della forma analitica l'intermediario applicherà ai singoli redditi di capitale o alle plusvalenze le stesse ritenute e imposte sostitutive che sarebbero state ordinariamente applicabili in Italia. Questo metodo non è efficace quando il reddito è soggetto a ritenuta d'acconto o non è del tutto soggetto a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a cura dell'intermediario. È conveniente per i redditi di capitale e per le plusvalenze ordinariamente soggetti a ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva del 12,5 per cento. È applicabile anche ai proventi dei fondi comuni armonizzati non collocati in Italia o i cui proventi non sono percepiti in Italia (circolare 9/E/2002). L'intermediario non può tener conto delle eventuali minusvalenze o perdite realizzate dal contribuente nel periodo; ma l'interessato può utilizzarle nel quadro RT della dichiarazione (circolare 99/E del 2001). Per contro, le eventuali plusvalenze si possono compensare con le minusvalenze conseguite su un deposito amministrato già esistente presso il medesimo intermediario (circolare 25/E/2003);

Nel caso di forma presuntiva, invece, vanno determinati i redditi conseguiti applicando al valore delle attività finanziarie indicato nella dichiarazione di emersione il tasso ufficiale medio di riferimento dal 1° gennaio 2009 alla data di effettivo rimpatrio e assoggettandoli all'imposta del 27 per cento. Per il tasso medio di riferimento occorre ponderare i tassi per i giorni durante i quali questi sono stati in vigore. Il tasso medio calcolato sulla base dei tassi di riferimento va applicato al capitale senza dover poi ragguagliare ai giorni l'importo risultante (circolare 25/E/2003). La conseguenza è che più è ritardata la data del rimpatrio, meno incide il reddito presunto.

Si può utilizzare il metodo analitico per i redditi che possono essere determinati analiticamente e utilizzare il criterio presuntivo per quella parte di redditi di difficile quantificazione o per i quali il metodo analitico comporterebbe la perdita del regime della segretazione, in quanto si tratta di redditi soggetti a ritenuta d'acconto.

Il metodo forfetario non può essere utilizzato per i redditi non soggetti ad alcuna imposizione (d'acconto o d'imposta) da parte dell'intermediario (ad esempio, plusvalenze da prelievo o cessione di valute, dividendi da partecipazioni qualificate italiane; plusvalenze da qualificate estere, plusvalenze da non qualificate estere black list non quotate, interessi su finanziamenti).

I redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata (ovvero fino alla data di effettivo deposito delle attività) non devono essere indicati nella stessa, ma a essi si estende ugualmente il regime della riservatezza (circolare 24/E/2002).

Il costo fiscale

In mancanza della documentazione del costo, infine, si può utilizzare l'importo indicato nella dichiarazione riservata come costo fiscale delle attività rimpatriate. In questo caso, occorre allegare alla dichiarazione di emersione la ripartizione analitica del valore dichiarato tra le singole attività finanziarie fatte oggetto di emersione. Questo valore assume rilevanza anche per la determinazione dei "redditi di capitale" (circolare 9/E/2002).

15 settembre 2009

 

 

 

 

 

 

Scudo anche per i trust

di Benedetto Santacroce

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15 settembre 2009

Con l'approvazione del modello e delle istruzioni della dichiarazione riservata delle attività emerse e con la definizione del tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati l'operazione scudo fiscale ter entra nel vivo lasciando, di fatto, la parola ai contribuenti. A dire il vero, a oggi, primo giorno possibile per regolarizzare le violazioni relative al monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero, non tutti i problemi interpretativi risultano ancora risolti e si attende l'imminente emanazione della guida che è in preparazione presso l'agenzia delle Entrate.

La dichiarazione riservata delle attività e degli investimenti detenuti all'estero costituisce l'adempimento centrale di tutta l'operazione, in quanto consente al contribuente con l'intervento di un intermediario finanziario di regolarizzare la propria posizione mantenendo un anonimato nei confronti del fisco.

Con la dichiarazione riservata il contribuente opera delle scelte e assume degli obblighi e delle responsabilità nei confronti degli intermediari finanziari e del fisco, anche in relazione alla tassazione dei redditi percepiti successivamente al 31 dicembre 2008 (si veda l'articolo qui sotto).

Sul piano soggettivo le istruzioni definiscono con maggiore attenzione chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione. Questa va presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Relativamente alla residenza fiscale del dichiarante, le istruzioni sottolineano che mentre in via generale deve essere indicata la residenza anagrafica ovvero la sede legale del soggetto che regolarizza o rimpatria le attività e gli investimenti detenuti all'estero, per i cittadini italiani o per gli enti (in particolare i trust) rispettivamente residenti o istituiti in Stati a fiscalità privilegiata deve essere indicato il domicilio fiscale. Questo deriva dal fatto che ammessi alla regolarizzazione non sono solo coloro formalmente residenti in Italia, ma anche coloro che la normativa fiscale presume residenti in Italia.

A seconda del Paese in cui le attività sono detenute, le stesse possono essere regolarizzate e/o rimpatriate. Questa seconda soluzione è obbligatoria per le attività detenute in tutti i Paesi extracomunitari a esclusione dei Paesi See che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il modello richiede nel quadro A il riepilogo delle attività rimpatriate e/o regolarizzate senza, però, evidenziare la forma di sanatoria utilizzata. Al contrario, questa distinzione tra attività regolarizzate o rimpatriate deve essere riportata nel quadro B.

A differenza delle altre edizioni dello scudo, le istruzioni nel rigo B4 (altri investimenti di natura non finanziaria) richiamano, per la sola regolarizzazione, oltre a oggetti preziosi e opere d'arte, anche gli yacht (risoluzione 172/E/2009). Il che potrebbe aprire un problema per la sanatoria di questi beni nei Paesi dove è ammesso solo il rimpatrio.

Nel caso in cui il denaro e le altre attività finanziarie vengano mantenute all'estero, utilizzando l'istituto della regolarizzazione il contribuente dovrà indicare in dichiarazione i dati dell'intermediario presso il quale le attività regolarizzate sono detenute. Il modello consente di indicare fino a tre intermediari. Pertanto, nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute presso un numero di intermediari superiori a tre, il contribuente dovrà compilare dei quadri B aggiuntivi. Per il denaro e le attività oggetto di regolarizzazione il dichiarante dovrà allegare alla dichiarazione una certificazione rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le attività regolarizzate sono costituite in deposito presso di lui.

Di particolare rilievo, sia per gli effetti della regolarizzazione sia per le responsabilità connesse, è l'attestazione che il dichiarante fa nell'ultimo riquadro del modello circa la detenzione all'estero delle attività dichiarate al 31 dicembre 2008. Per l'attestazione è necessario individuare se il contribuente ha scelto la regolarizzazione e/o il rimpatrio, attraverso la barratura di un'apposita casella e, nel caso di presentazione di compilazione di più quadri B aggiuntivi, l'attestazione deve essere resa su ciascuno di essi.

15 settembre 2009

 

 

 

Via allo scudo da 4 miliardi

Scarica i modelli e i cambi

di Antonio Criscione

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14 settembre 2009

DOCUMENTI / I modelli, i tassi di cambio e il provvedimento

Scudo anche per i trust

Doppio binario sui redditi 2009

Domande & Risposte

L'operazione scudo fiscale parte oggi con la chiamata alla "cooperazione" di professionisti e operatori e con la diffusione ufficiale di una circolare "provvisoria" dell'agenzia delle Entrate (non ancora firmata dal direttore, Attilio Befera) per arrivare entro pochi giorni (una decina al massimo, stimano dalle Entrate) alla circolare definitiva. Che, grazie a questa soluzione, potrà tener conto di obiezioni e osservazioni che verranno sollevate da intermediari e professionisti nei prossimi giorni.

Questo mentre filtrano i contenuti della circolare: fra i chiarimenti più attesi quelli sull'obbligo di segnalazione ai fini dell'antiriciclaggio dei professionisti, che il documento dovrebbe confermare. Oltre all'interpretazione che allargherà la regolarizzazione oltre la Ue con Paesi nei quali vi sia scambio di informazioni. Dal ministero dell'Economia, in ogni caso, arriva l'indicazione che non sono previsti altri interventi normativi sul testo dello scudo.

Ieri, poi, sono stati pubblicati i modelli (si vedano i commenti a pagina 31): c'è, dunque, già un primo elemento di riferimento per coloro che intendono avvalersi dello scudo, anche se in questo caso siamo più nel campo del già "atteso", dato che i prospetti riprendono quelli già utilizzati nella precedente versione dello scudo. Tornando alla circolare la scelta del documento "provvisorio" dovrebbe consentire di evitare una serie di chiarimenti a distanza ravvicinata, come era accaduto in passato, ma di arrivare a un testo di riferimento unico in un breve arco di tempo.

Con la dichiarazione agli intermediari e con il pagamento dell'imposta pari al 5% delle attività dichiarate (che corrisponde alla tassazione di un 50% su un rendimento annuo del 2% delle somme rimpatriate per gli ultimi cinque anni) si potranno regolarizzare (o rimpatriare, nei casi in cui la legge non ritiene sufficiente la regolarizzazione) le attività detenute all'estero in violazione delle regole sul monitoraggio e quindi evitare l'applicazione in futuro delle pesanti sanzioni previste dal Dl 78/2009. La regolarizzazione potrà avvenire nei prossimi sette mesi (entro il 15 aprile 2010).

I chiarimenti sul rimpatrio sono attesi tutti per via amministrativa, senza interventi normativi. E per via amministrativa è previsto che avvenga anche l'apertura alle richieste delle Ue per superare l'esclusione della regolarizzazione per i paesi con i quali sia previsto un sufficiente scambio di informazioni. Sarà quindi la circolare delle Entrate, verosimilmente, a escludere la necessità del rimpatrio fisico nel caso di beni detenuti in paesi con i quali c'è uno scambio di informazioni. È destinato a essere confermato l'obbligo di segnalazione ai fini dell'antiriciclaggio per i professionisti. Diversi sono, poi, gli altri punti sui quali c'è grande attesa per i chiarimenti dell'Agenzia. Per esempio cosa accade a una società di capitali se un socio utilizza lo scudo per sfuggire ad accertamenti personali? Il dubbio è se questa circostanza non divenga di per sé elemento utilizzabile per accertare la società. Sembra abbastanza chiaro, invece, che le somme scudate daranno una piena copertura rispetto al redditometro, a condizione di dimostrare il disinvestimento di somme scudate.

Nella nuova edizione dello scudo non sono state fatte previsioni sulle entrate. Con il decreto 78 era stata fatta solo la previsione di una cifra minima simbolica. Secondo le previsioni degli esperti (si vedano le edizioni regionali del Sole 24 Ore pubblicate mercoledì 9 settembre), la stima delle entrate per l'Erario potrebbe oscillare tra 3 e 4,5 miliardi di euro, per la gran parte concentrata in Lombardia (che potrebbe contribuire all'operazione per un 62%).

14 settembre 2009

 

 

 

 

 

Coperti alcuni beni situati in Italia

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

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14 Settembre 2009

Le attività oggetto dello scudo fiscale includono le somme di denaro e le altre attività finanziarie e patrimoniali tra cui gli immobili. Deve trattarsi, come è noto, di attività "detenute fuori del territorio dello stato" non oltre il 31 dicembre 2008 in violazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale. Tra le attività finanziarie si può comprendere, ad esempio, le quote di società, le azioni, le obbligazioni, i certificati di massa, le polizze assicurative a contenute finanziario eccetera. Vediamo di seguito alcuni casi particolari di attività che avevano generato dubbi in passato in ordine all'applicabilità della disciplina dello scudo fiscale.

Attività detenute all'estero

La domanda che dobbiamo porci è se queste attività devono necessariamente essere attività di natura estera e cioè se deve trattarsi di quote di partecipazione in società estere, ovvero di immobili posizionati all'estero. Con il precedente scudo fiscale il fisco aveva riconosciuto che oggetto della norma poteva essere anche un bene italiano distinguendo in questo modo tra la qualità che deve avere la modalità di detenzione, che deve essere obbligatoriamente estera, e la qualità, intesa quale nazionalità, dell'attività/bene oggetto dello scudo che può essere anche italiana. In sostanza l'amministrazione aveva ammesso che era possibile rimpatriare quote di partecipazione di società italiane e addirittura immobili esistenti in Italia. In pratica quello che conta è la modalità di detenzione, per cui se, tramite interposta persona (si veda l'altro articolo in pagina) un'attività italiana viene detenuta all'estero, questa ha le caratteristiche per poter essere oggetto di scudo fiscale. In particolare nella circolare 9/E del 30 gennaio 2002 l'agenzia delle Entrate era arrivata alla conclusione che era possibile far emergere partecipazioni in società italiane, anche non rappresentate da titoli, intestate a società interposte non residenti. Inoltre nella risoluzione 134/E del 30 aprile 2002 si era affermato che "con riferimento agli immobili ubicati in Italia ma detenuti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero", si ritiene che sia esperibile la procedura di regolarizzazione potendosi sostenere che il presupposto della "detenzione all'estero di attività si realizzi anche nel caso di esterovestizione di beni immobili posseduti da soggetti residenti in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti che ne risultano formalmente intestatari". In pratica secondo l'amministrazione la definizione di detenuta all'estero è rispettata se tale risulta da un aspetto anche solo di intestazione meramente formale. Queste situazioni dovrebbero essere confermate anche con la nuova normativa tenuto conto che l'espressione "attività detenute all'estero" nella nuova formulazione della norma è stata sostituita con "attività detenute fuori dal territorio dello stato" che sembra essere di portata analoga alla precedente.

Finanziamenti a società estere

Con la circolare 9/E del 2002 l'amministrazione finanziaria ha confermato che è possibile procedere al rimpatrio/regolarizzazione dei finanziamenti effettuati alle società estere in quanto sono potenzialmente produttivi sia di redditi di capitale sia redditi diversi. In questo modo i soggetti italiani che rimpatriano le quote di società holding in precedenza non dichiarate possono far emergere anche i crediti che vantano a titolo di finanziamento soci nei confronti delle società medesime sistemando complessivamente la posizione nei confronti del fisco. Si ritiene che anche questa risposta possa essere confermata con la nuova disposizione di legge.

Altri chiarimenti del passato

Infine altre due risposte riferite al vecchio scudo fiscale dovrebbero mantenere validità anche con le regole attuali:

1) in primo luogo il principio che le attività rimpatriate possono essere diverse dal punto di vista qualitativo rispetto a quelle possedute al 31 dicembre 2008 (circolare 99/E del 2001);

2) in secondo luogo la precisazione che la sanatoria riguardante il rimpatrio e la regolarizzazione di attività detenute all'estero comprende anche le attività comunque costituite al di fuori del territorio dello stato e quindi anche quelle direttamente formate all'estero (circolare 9/E del 2002).

14 Settembre 2009

 

 

 

 

 

Imponibili accertati collegati ai valori emersi

di Luca Miele

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14 Settembre 2009

Lo scudo fiscale preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali "non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del decreto". E questo limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione e indicate nella dichiarazione.

Il primo aspetto da chiarire è cosa si intende per "periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del decreto". In particolare, occorre verificare se tale formulazione esclude o meno dai vantaggi dello scudo in quei periodi per i quali il termine di accertamento non è ancora iniziato a decorrere, in quanto non è stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi (2008 e 2009).

Si può ritenere che anche per il 2008 e per il periodo infrannuale 2009 (1° gennaio – data di entrata in vigore del decreto) lo scudo operi a protezione degli accertamenti in quanto analoga soluzione fu affermata in passato dall'agenzia delle Entrate con una interpretazione di "favore" per il contribuente (circolari 85/E del 2001 e 9/E del 2002).

Un ulteriore aspetto critico riguarda la nozione di "imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero". In proposito, la circolare 85/E del 2001 ha chiarito che la preclusione all'accertamento vale sia per le attività esportate dall'Italia, sia per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all'estero.

In sostanza la circolare ha ritenuto che possano essere sanate sia le somme costituite all'estero che quelle trasferite.

Relativamente ai soggetti solidalmente obbligati, la circolare 99/E del 2001 ha affermato che la norma ha inteso estendere la preclusione degli accertamenti anche ai predetti soggetti, se e in quanto tenuti all'obbligazione tributaria in dipendenza degli imponibili accertati in capo al contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata. Gli effetti della dichiarazione riservata non si producono automaticamente nei confronti di soggetti che detengono attività all'estero in comunione con altri soggetti, qualora soltanto questi ultimi abbiano effettuato le operazioni di emersione.

Quanto al significato da attribuire all'espressione "imponibili rappresentati", la circolare 99/E del 2001 ha precisato che lo scudo opera automaticamente, e senza necessità di specifiche prove da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite o detenute all'estero. Quindi, non è necessario che l'interessato dimostri che l'evasione fiscale sia riconducibile in concreto alle attività emerse, essendo sufficiente che tale legame si ponga anche soltanto astrattamente, sul piano della tipologia dei rilievi contenuti nell'accertamento.

A titolo esemplificativo, sono quindi coperti dallo scudo gli accertamenti riguardanti l'occultamento di ricavi e compensi mentre rimangono scoperte quelle fattispecie in cui l'accertamento abbia a oggetto elementi non attinenti con attività per le quali si è usufruito del regime di emersione, come può accadere in relazione a determinate categorie di reddito, quali i redditi fondiari, ovvero ad accertamenti basati sul recupero di costi non inerenti, accertamenti in cui viene contestata l'imputazione a periodo di un componente reddituale e accertamenti che riguardano questioni valutative.

L'effetto di copertura dello scudo opera anche nei confronti delle imposte indirette, sempreché si tratti di accertamenti relativi a imponibili che siano riferibili alle attività oggetto di emersione. Dubbi, invece, sull'efficacia dello scudo ai fini dell'Iva in considerazione della condanna dei giudici comunitari su condono tombale e integrativa (Corte di giustizia Ce, causa C-132/06).

14 Settembre 2009

 

 

 

 

 

La Cfc ostacola lo scudo fiscale

di Giovanni Barbagelata e Marco Piazza

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13 Settembre 2009

Le regole sulle Cfc frenano lo scudo fiscale. Il meccanismo di tassazione "per trasparenza" che si applica alle società controllate e collegate estere (le Cfc) rende infatti più difficile il ricorso allo scudo ter (introdotto dal decreto legge 78 del 2009) per chi detiene in società non residenti partecipazioni non dichiarate nel modulo RW. Questo perché la tassazione "per trasparenza" rischia di far saltare a breve i benefici della segretazione.

"Trasparenza" critica

Il caso tipico è quello di una persona fisica residente in Italia che controlla, anche congiuntamente con i familiari, una società non quotata non residente che, a sua volta, controlla una società residente. Se la persona fisica non detiene le partecipazioni tramite un intermediario italiano (per esempio una banca o una fiduciaria) e non ha compilato il modulo RW, può accedere allo scudo fiscale.

L'opzione più pratica è effettuare il rimpatrio delle partecipazioni intestandole a una fiduciaria italiana. Ma per le partecipazioni qualificate e per quelle in società residenti nei "paradisi" fiscali, la segretazione può essere mantenuta solo finché non saranno incassati dividendi oppure cedute le partecipazioni: perché l'intermediario compilerà il quadro SK o SO del modello 770 e rivelerà la situazione del cliente al fisco.

Le valutazioni sul rimpatrio della partecipazione non possono prescindere dall'esame della situazione della società estera controllata, perché il fisco può far scattare la presunzione di esterovestizione della società partecipata (articolo 73, comma 3, del Tuir, Dpr 917/86). Inoltre, il fisco può anche applicare la disciplina sulle società controllate e collegate estere (Cfc), con il meccanismo di tassazione "per trasparenza" in capo ai soci del reddito prodotto dalle società estere black list o assimilate.

Si tratta di condizioni che non pesavano sulla prima versione dello scudo fiscale. La disciplina Cfc è infatti efficace dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 13 dicembre 2001. Questo ha permesso di "sistemare" le situazioni di sfavore prima del rimpatrio, beneficiando – nei casi di liquidazione della società estera – del regime di tassazione forfetaria dei redditi prodotti fino al momento del rimpatrio.

Una complicazione ulteriore deriva dal nuovo comma 8-bis dell'articolo 167 del Tuir (introdotto dal decreto legge 78 del 2009 e in vigore dal 1° luglio scorso), che ha esteso la tassazione per trasparenza ai redditi prodotti da alcune società controllate estere non black list. A questo proposito, sarebbe opportuno chiarire che la nuova norma si applica dal periodo d'imposta iniziato successivamente a quello in corso alla data del 1° luglio 2009.

Le strategie

Attualmente, ogni tentativo di ristrutturazione di una Cfc propedeutica allo scudo fiscale deve passare attraverso operazioni fiscalmente neutrali: vale a dire il trasferimento della sede o la fusione. Se infatti l'operazione fosse assimilata a una liquidazione, sarebbero tassate in Italia "per trasparenza" le plusvalenze latenti nei beni della società estera (peraltro, in misura esigua quando si tratti di partecipazioni a cui spetta la Pex). La neutralità richiede che la legislazione civilistica dello Stato estero non consideri l'operazione come una liquidazione (risoluzione 470/E del 2008). Occorre però tenere in considerazione l'articolo 166 del Tuir, che disciplina il trasferimento della residenza all'estero: applicabile, secondo Assonime (circolare 51 del 2008), in combinazione con l'articolo 172, nelle fusioni non regolate dalla direttiva sulle operazioni intracomunitarie. In base all'articolo 166, la neutralità viene meno se l'operazione riguarda beni diversi dalle aziende o non viene mantenuta una stabile organizzazione nello stato d'origine. Siccome manca nel regolamento sulle Cfc (articolo 2, comma 1, decreto ministeriale 429/01) un esplicito rinvio all'articolo 166, quest'ultimo si applica solo quando la società incorporata o trasferita all'estero è italiana e non anche quando è una società Cfc. È certo però che – a scanso di equivoci – sarebbe opportuna la sospensione della disciplina Cfc nei periodi d'imposta interessati dallo scudo fiscale, anche considerandola assorbita nella tassazione presuntiva dei redditi prodotti all'estero dal 1° gennaio 2009.

13 Settembre 2009

 

 

 

 

 

 

Le forme di adesione: il rientro delle attività

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

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13 Settembre 2009

Chi decide di aderire alla terza edizione dello scudo fiscale (regolata dal decreto legge 78 del 2009, articolo 13-bis) con il rimpatrio giuridico otterrà – a differenza di quel che accade con la regolarizzazione – un anonimato perfetto. Ma dovrà fare i conti, in alcuni casi, con le controindicazioni connesse al fatto che occorre far rientrare in Italia le attività detenute all'estero. Peraltro, il rimpatrio è una scelta obbligata se le attività sono detenute nei paesi extra Ue. Mentre è alternativo alla regolarizzazione se le attività finanziarie e patrimoniali sono detenute nei paesi Ue o nei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Così, chi detiene in uno stato extra Ue le attività che intende rimpatriare e chi opta comunque per il rimpatrio può usufruire dei benefici di estinzione delle sanzioni amministrative previste per la violazione degli obblighi dettati dalle norme relative al monitoraggio fiscale e di quelle per omessa o infedele dichiarazione, seguendo gli adempimenti previsti dalla norma sullo scudo.

Gli adempimenti

Per perfezionare il rimpatrio delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero al 31 dicembre 2008, i soggetti interessati devono presentare, fra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010, una dichiarazione riservata a un intermediario abilitato residente nel territorio dello Stato.

Le modalità operative per il rimpatrio seguono le stesse norme dettate per le precedenti due edizioni dello scudo. Con la dichiarazione riservata, il contribuente dà all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero. A questo fine, deve indicare nella domanda la tipologia delle attività che intende rimpatriare, senza descrivere in modo analitico gli estremi identificativi (come codice titolo, soggetto emittente), ma indicando che erano detenute all'estero al 31 dicembre 2008.

Il rimpatrio si perfeziona pagando l'imposta all'atto della presentazione della dichiarazione riservata. Il pagamento deve avvenire necessariamente con un versamento diretto. L'articolo 13-bis del decreto 78 prevede che il contribuente deve fornire all'intermediario la somma necessaria per versare l'imposta straordinaria. Il rilascio della copia della dichiarazione sottoscritta dall'intermediario costituisce prova dell'avvenuto pagamento ed è l'unico documento valido per avvalersi degli effetti dello scudo.

Per garantire l'anonimato, gli intermediari non comunicheranno allo stato le informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate, ma si limiteranno a produrre una comunicazione scritta sull'ammontare di tutti gli importi rimpatriati.

Le criticità

L'obbligo di rimpatrio previsto per le attività detenute nei paesi extra Ue, che non sussisteva nelle precedenti operazioni di scudo fiscale del 2001 e del 2003, è una limitazione che comporta non pochi problemi di applicabilità della norma. Il rimpatrio obbligatorio rischia infatti di imporre lo smantellamento, talvolta difficile, di alcune attività finanziarie, e rende impossibile – se non ricorrendo ad artifici (come la vendita dell'immobile e il rimpatrio di quanto ricavato) – rimpatriare gli immobili detenuti fuori dalla Ue.

Inoltre, chi possiede un portafoglio titoli molto diversificato in paesi dove per lo scudo scatta l'obbligo del rimpatrio rischia di incontrare diverse difficoltà, anche legate alla tempistica e all'onerosità dell'operazione. Alcuni investimenti, infatti, non consentono il riscatto prima di sei mesi. Ciò significa che, pur sussistendo in teoria il tempo per svincolare le attività estere e rimpatriarle in Italia attraverso lo scudo fiscale, i contribuenti dovrebbero prendere le proprie decisioni subito al debutto dello strumento. E alcuni prodotti strutturati e polizze assicurative impongono penali molto elevate nel caso di riscatti anticipati.

13 Settembre 2009

 

 

 

 

 

Scudo più facile per i fondi

di Giovanni Barbagelata e Marco Piazza

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11 settembre 2009

L'operazione divide attività e immobili senza reddito

Scudo fiscale più facile per i fondi comuni mobiliari esteri. È l'effetto delle novità contenute nell'articolo 14 del decreto "salva-infrazioni" (approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri e in corso di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale") che riscrive l'articolo 10-ter della legge 77/83.

Secondo il nuovo articolo 10-ter, i proventi dei fondi comuni non armonizzati istituiti nella Comunità e negli stati dello Spazio economico europeo (See) che danno lo scambio d'informazioni saranno assoggettati, dal 1° gennaio 2010, allo stesso regime dei fondi armonizzati: ritenuta del 12,5% all'atto della percezione, applicata a titolo d'acconto nei confronti degli esercenti imprese commerciali (società di capitali, Snc, Sas ed enti commerciali) e d'imposta nei confronti degli altri soggetti (persone fisiche non imprenditori, enti non commerciali e società semplici), compresi quelli esclusi (stato ed enti pubblici ed equiparati) ed esenti da imposta (alcuni tipi di cooperative mutualistiche).

Questa novità, fra l'altro, semplifica le operazioni di rimpatrio nell'ambito dello scudo fiscale. Infatti, anche i fondi non armonizzati comunitari ed equiparati potranno essere mantenuti nei dossier segretati dato che gli eventuali proventi percepiti dopo il rimpatrio (dal 1° gennaio 2010) saranno assoggettati a ritenuta d'imposta e si aggiungeranno al plafond che beneficia del regime di riservatezza.

Nel caso di fondi non armonizzati comunitari ed equiparati immessi in risparmio gestito o in fondi mobiliari italiani dovrà essere chiarito (per il mancato coordinamento dell'articolo 7 del decreto legislativo 461/97) se il provento dovrà essere assoggettato a ritenuta e sottratto dal risultato di gestione imponibile o se sarà esente da ritenuta e dovrà concorrere al risultato della gestione.

Paradossalmente, i fondi comunitari e assimilati non armonizzati sono ora avvantaggiati rispetto a quelli italiani: questi ultimi sono ancora soggetti all'imposta sostitutiva del 27% se investono in partecipazioni qualificate (articolo 8 del decreto legislativo 505/99).

L'attuale regime di ritenuta d'acconto e concorso alla formazione del reddito complessivo del percipiente resta applicabile solo ai fondi istituiti in stati diversi da quelli comunitari e See che danno lo scambio d'informazioni.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione e in occasione del riscatto, della cessione o liquidazione della quota. L'aggiunta del termine "liquidazione" ha il solo scopo di coordinare l'articolo 10-ter con l'articolo 45, comma 4-bis, del Tuir. Forse per un refuso il termine non è stato aggiunto al comma 6, relativo agli altri fondi, ma anche per questi fondi la liquidazione determina "momento imponibile".

Una novità di sostanza è, invece, il nuovo comma 3 dell'articolo 10-ter: si considera cessione anche il trasferimento a diverso intestatario, salvo che nei casi di successione o donazione. La formula ricalca quella dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 461, in tema di capital gain. Si supera così l'orientamento espresso nella risoluzione dell'Ombusdman 2187/2001 che (correttamente, nel regime previgente) riteneva che il trasferimento a dossier diversamente intestato non generasse presupposto imponibile se non effettuato in occasione di una cessione. Continuano a non avere rilevanza i trasferimenti a dossier ugualmente intestati (per esempio, da una banca a una fiduciaria, da parte dello stesso cliente), come ha precisato l'Abi nel parere 903. Altra ipotesi che non deve generare presupposto imponibile è il "prelievo" (per esempio, la disintestazione fiduciaria). Va chiarito se la presunzione legale vale anche per fondi non armonizzati diversi da quelli comunitari ed equiparati.

Infine, è stato disposto che la ritenuta sui proventi percepiti sulle quote collocate all'estero e sui proventi percepiti all'estero va effettuata dal soggetto che interviene nella riscossione. Viene così risolto un problema molto sentito dagli investitori non imprenditori, che, in passato, non avendo subito la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta su questi redditi, erano obbligati a indicare il proventi nel quadro RM del modello Unico e ad autoliquidare l'imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

11 settembre 2009

 

 

 

 

 

L'operazione divide attività e immobili senza il reddito

di Benedetto Santacroce

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11 settembre 2009

A quattro giorni dall'avvio delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, resta da chiarire in modo definitivo la possibilità di "scudare" le attività patrimoniali che non producono redditi, ma sono suscettibili di produrli. Questo perché è dubbio se queste attività debbano essere sottoposte al monitoraggio fiscale. Lo scudo fiscale consente, infatti, la regolarizzazione e/o il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 e non correttamente dichiarate in Italia al fine del monitoraggio fiscale (quadro RW).

Le attività escluse

Sono esclusi dallo scudo, per esempio, gli investimenti esteri detenuti tramite un intermediario finanziario nazionale presso una filiale in Italia. Sono ancora escluse le attività detenute in Italia fino al 31 dicembre 2008. Al contrario, sono inclusi gli investimenti finanziari esteri acquistati tramite un intermediario finanziario italiano, ma detenuti presso una filiale estera dello stesso. Sono escluse poi dallo scudo, per esempio, le attività finanziarie correttamente inserite in dichiarazione i cui redditi non sono dichiarati e, di conseguenza, non sottoposti a tassazione.

Le attività incluse

In presenza di queste caratteristiche le attività finanziarie che si considerano ricomprese nello scudo fiscale sono: le somme di denaro, le azioni quotate e non quotate, le quote di società non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, a prescindere dalla residenza del soggetto emittente. Tra le attività patrimoniali rientrano invece gli immobili, le quote di diritti reali, gli oggetti preziosi e le imbarcazioni.

Le incertezze

La sanatoria riguarda le attività che non sono state correttamente dichiarate nel modello RW. Quindi non dovrebbero essere sanate le posizioni di quei contribuenti che hanno all'estero attività che non producono redditi. Sul punto, però, la circolare 9/E/2002 ha chiarito che devono essere sempre incluse nel quadro RW tutte le attività che anche potenzialmente sono suscettibili di produrre in Italia redditi tassabili. La stessa circolare ha sottolineato che le attività finanziarie, in quanto attività che anche potenzialmente sono produttive di reddito, vanno indicate nel quadro RW. Pertanto, per questa tipologia di attività, essendo la dichiarazione obbligatoria, la sanatoria è ammissibile.

La stessa circolare, in relazione agli immobili (attività patrimoniale) si è espressa in modo opposto, precisando che la determinazione dell'obbligo di dichiarazione va verificato in ragione del concreto utilizzo e in ragione della produzione di un reddito effettivo anno per anno. Infatti in alcuni Paesi (come la Francia) gli immobili non locati e tenuti a disposizione del contribuente non sono assoggettati a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e quindi non sono suscettibili di produrre in Italia redditi tassabili. In queste condizioni, l'obbligo di presentare la dichiarazione non scatterebbe se non nel caso in cui il contribuente non modificasse la situazione realizzando un'ipotesi suscettibile di tassazione: per esempio locando il bene, ovvero cedendolo e producendo una plusvalenza tassabile.

Questa tesi – che escluderebbe la regolarizzazione dell'immobile non produttivo di reddito – è stata indirettamente messa in discussione dalla risoluzione 172/E/2009 che, rispondendo a un quesito di un contribuente che deteneva all'estero uno yacht né locato né noleggiato, afferma che "considerato che lo yacht non è assimilabile ad un'attività finanziaria suscettibile in astratto di produrre redditi imponibili in Italia, bensì a un investimento all'estero che, al pari degli immobili, è suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia connessi allo sfruttamento economico dello yacht ceduto in uso a terzi, si ritiene che debba essere compilato il modulo RW, sezione seconda". In presenza di questa situazione di incertezza, si auspica che l'Agenzia fornisca chiarimenti nella guida in preparazione.

11 settembre 2009

 

 

 

 

 

 

Sanzioni doppie sulle violazioni future

di Francesco Falcone e Antonio Iorio

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Come sempre succede quando si introducono istituti premiali, probabilmente per il timore che non siano utilizzati dai contribuenti interessati, vengono inasprite le sanzioni per chi in futuro commetterà quelle violazioni e per chi le ha già commesse e non le ha sanate. E si spinge sulla pubblicizzazione delle attività di controllo nei confronti di chi, pur avendo l'opportunità, non ha usufruito dell'istituto premiale.

Sanzioni inasprite

Così, lo scudo-ter ha dato l'occasione per inasprire ulteriormente le sanzioni per coloro che commetteranno la violazione di omessa o infedele dichiarazione con riferimento alle somme detenute illegittimamente in paesi a fiscalità privilegiata. Sono stati, poi, introdotti ulteriori poteri in capo all'amministrazione, mediante la previsione di una presunzione legale in virtù della quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione nel quadro RW, si presumono costituite ai soli fini fiscali, ed evidentemente salva prova contraria, con redditi sottratti a tassazione.

La nuova norma dispone un inasprimento delle sanzioni nei casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione (articolo 1 del decreto legislativo 471 del 1997), di investimenti e attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'inasprimento della sanzione opera solo per gli illeciti (omessa o infedele dichiarazione) commessi con riferimento alle somme detenute in paradisi fiscali e non in tutti gli stati esteri. Questo perché la norma, dopo aver illustrato la presunzione che riguarda i paesi a fiscalità privilegiata, recita: "in tale caso, le sanzioni (…) sono raddoppiate". Di conseguenza, le ordinarie sanzioni dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, in caso di omessa dichiarazione, e dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito, in caso di infedele dichiarazione, diventano rispettivamente, dal 240% al 480% e dal 200% al 400 per cento.

Aggravante e confisca

Occorre poi ricordare che potrebbe trovare applicazione anche l'aggravante prevista dall'articolo 1, comma 3, secondo il quale se le violazioni riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. Quindi, applicando il nuovo aumento la sanzione sarebbe pari a due terzi dell'imposta o della maggiore imposta evasa.

A queste sanzioni occorre infine aggiungere quella prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 167/90, che commina l'ulteriore somma dal 5% al 25% degli importi non dichiarati nei casi di omessa dichiarazione dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati, in serie o di massa, o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari.

Nel caso di disponibilità possedute all'estero e non correttamente dichiarate nel quadro RW del modello Unico, oltre alle sanzioni (dal 5 al 25% di quanto non dichiarato), vi è anche la confisca di beni di pari importo. L'agenzia delle Entrate, con una nota del 6 agosto 2008, ha chiarito che la confisca ha carattere ablatorio e non pecuniario e quindi assume la veste di sanzione accessoria rispetto a quella principale (5/25% degli importi non indicati). Di conseguenza, nell'ipotesi di irrogazione della sanzione principale da parte dell'ufficio, in caso di definizione agevolata della sanzione, la confisca non potrà essere più eseguita.

Al contrario si potrà procedere alla confisca se l'atto di irrogazione della sanzione principale è divenuto definitivo: se questo provvedimento dovesse essere impugnato innanzi agli organi della giustizia tributaria occorrerà attendere che la sentenza diventi definitiva.

 

 

 

 

 

 

Lo scudo blocca gli accertamenti su tasse e contributi

di Francesco Falcone e Antonio Iorio

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I vantaggi che possono scaturire dall'adesione al nuovo scudo fiscale sono nella sostanza molto simili a quelli già previsti alcuni anni fa nella prima versione dell'istituto, visto il richiamo espresso alle norme che in precedenza ne hanno disciplinato gli aspetti.

Garantito l'anonimato?

Viene confermato il completo anonimato fiscale a coloro che effettuano le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione.

Gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate:

a) non devono fornire all'amministrazione finanziaria i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate;

b) al pari di tutti gli altri soggetti tenuti ad applicare la normativa antiriciclaggio, sono poi esclusi dagli obblighi di segnalazione.

Però quando, tra il 2006 e il 2007, venne costituita l'anagrafe dei conti, i conti secretati nei quali in precedenza erano state fatte affluire le somme rimpatriate sono stati inseriti in archivio con tanto di nominativo dell'intestatario. Quindi, in concreto, l'annunciata riservatezza è venuta meno, anche se fu assicurato che l'inclusione nell'anagrafe dei conti non comportava la possibilità di un controllo dei contenuti del conto coperto dallo scudo.

È auspicabile che in sede interpretativa l'agenzia delle Entrate chiarisca bene questo aspetto che senz'altro riveste particolare importanza ai fini della decisione del contribuente di effettuare, o meno, il rimpatrio.

Alt agli accertamenti

Lo scudo preclude ogni accertamento tributario e contributivo limitatamente agli imponibili oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

Ciò vale non solo per le attività esportate dall'Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all'estero.

È poi preclusa l'attività di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente.

Anche sotto l'aspetto dell'inibizione degli accertamenti e del valore della copertura si attendono chiare direttive dell'agenzia delle Entrate. Infatti gli uffici, in questi ultimi anni, in presenza di accertamento da redditometro, non hanno quasi mai voluto condividere la tesi (dimostrabile) che la maggiore capacità di spesa derivasse dall'utilizzo delle somme rimpatriate. L'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legge 78/09, in base al quale lo scudo non può mai esser utilizzato contro il contribuente in ogni sede, potrebbe mettere al riparo da questo comportamento dell'amministrazione finanziaria.

Infedele e omessa dichiarazione

La non punibilità opera solo per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, entrambi puniti con la reclusione da uno a tre anni. In concreto, si tratta delle ipotesi in cui le somme detenute all'estero abbiano prodotto redditi non dichiarati che hanno determinato un'evasione d'imposta superiore a 103.291,38 euro in un anno (infedele dichiarazione) o a 77.468,53 euro in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

I reati di infedele dichiarazione o di omessa presentazione della dichiarazione si prescrivono entrambi in sei anni da quando sono stati commessi: cioè da quando è stata presentata – ovvero omessa – la dichiarazione infedele.

Molte procure si sono però convinte che sussiste il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (non coperto dallo scudo) tutte le volte in cui l'evasione è perpetrata attraverso i più disparati espedienti, differenti dal semplice occultamento di ricavi o sostenimento di costi fittizi. A maggior ragione, ciò si verifica se sono state effettuate irregolari operazioni con l'estero e se i proventi sono pure rimasti oltre frontiera.

Per queste ipotesi (che verosimilmente rappresentano buona parte delle illecite costituzioni di fondi all'estero) consigliare un rimpatrio o una regolarizzazione appare fortemente rischioso, salvo che non sia possibile ascrivere gli illeciti penali a periodi prescritti.

 

 

 

 

Per beneficiare dello scudo occorre aver violato il monitoraggio

di Luca Miele

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10 settembre 2009

 

Una delle condizioni per accedere allo scudo fiscale è aver violato gli obblighi derivanti dalla normativa sul monitoraggio fiscale. In particolare, deve essere stata omessa la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in presenza di un obbligo in tal senso.

Per le persone fisiche, le società semplici, le associazioni professionali e gli enti non commerciali residenti in Italia, l'obbligo di monitoraggio (in assenza delle fattispecie di esonero previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 167 del 1990), sussiste qualora:

a) siano stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti in Italia, senza l'intervento di intermediari residenti che, nel corso dell'anno, complessivamente considerati, abbiano superato l'importo di 10mila euro (articolo 2, decreto legge 167/90). Si tratta delle cosiddette "operazioni correnti" da indicare nella sezione I del quadro RW in cui vanno solo i trasferimenti da e verso l'estero e non anche quelli che avvengono estero su estero; si deve trattare di trasferimenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria da indicare in sezione II. Un esempio è quello della provenienza estera di denaro a seguito della vendita di quote di partecipazioni da parte di una persona fisica residente in Italia a un compratore estero, senza l'operato di intermediari residenti. Non va, invece, indicata nella sezione I l'apertura e la movimentazione di un conto corrente all'estero in quanto trattasi di trasferimenti sull'estero;

b) siano stati detenuti al termine del periodo d'imposta, per un ammontare complessivo superiore a 10mila euro, investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui potranno essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (articolo 4, comma 1, decreto legge 167/90). Si tratta, quindi, di indicare la consistenza di tali investimenti e attività al 31 dicembre anche se nell'anno non si sono avute movimentazioni;

c) siano stati effettuati trasferimenti da, verso e sull'estero che, nel corso dell'anno, cumulativamente considerati, abbiano superato l'importo di 10mila euro, aventi per oggetto gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria di cui al punto precedente; l'obbligo prescinde dalla circostanza che, al termine del periodo d'imposta, il soggetto che abbia effettuato il trasferimento detenga ancora investimenti o attività della specie, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari (articolo 4, comma 2, decreto legge 167/90)). Sono rilevanti anche i trasferimenti estero su estero esclusi dalla sezione I; secondo le istruzioni ministeriali si deve qualificare trasferimento dall'estero sull'estero non solo il passaggio da uno Stato estero a un altro ma, più ampiamente, anche il passaggio da un soggetto a un altro ovvero la modificazione qualitativa dell'attività detenuta.

A differenza della sezione I, per la detenzione di investimenti e di attività finanziarie all'estero, nonché per i relativi trasferimenti (lettere b e c, sopra elencate), la disciplina dispiega i suoi effetti indipendentemente dall'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (per esempio, donazione o successione) e dalla circostanza che il trasferimento sia stato effettuato tramite un intermediario residente o non residente o in forma diretta tramite trasporto al seguito.

Le istruzioni al modello RW precisano che l'obbligo di dichiarazione sussiste anche se le operazioni sono state poste in essere nell'ambito di attività commerciali in regime di contabilità ordinaria con tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili. Sono, inoltre, tenuti alla dichiarazione RW i titolari di reddito di lavoro autonomo anche per le operazioni compiute in relazione all'attività professionale.

Non possono avvalersi della disciplina sullo scudo fiscale coloro che hanno osservato le disposizioni sul monitoraggio pur avendo violato l'obbligo di dichiarazione annuale del reddito di fonte estera.

10 settembre 2009

 

 

 

 

Intermediari in campo per veicolare i ritorni

di Marco Piazza

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Gli obblighi degli intermediari finanziari chiamati in causa per lo scudo fiscale si articolano in sei passaggi:

1) raccogliere le dichiarazioni riservate presentate dalla clientela e controfirmarle, rilasciandone copia agli interessati;

2) versare le somme dovute in relazione alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione entro il termine previsto per versare le ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata;

3) indicare nella dichiarazione annuale del sostituto d'imposta (Modello 770) l'ammontare complessivo dei valori rimpatriati, quello delle somme versate per conto della clientela, senza specificare i nominativi di chi ha presentato la dichiarazione;

4) effettuare le rilevazioni, ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale, degli importi rimpatriati come trasferimenti dall'estero in base all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 167/90; in caso di rimpatrio, non devono essere effettuate comunicazioni all'agenzia delle Entrate (articolo 14, comma 2, decreto legge 350 del 2001);

5) effettuare le rilevazioni e anche le comunicazioni, ai fini della stessa disciplina sul monitoraggio fiscale, delle attività finanziarie mantenute all'estero dal contribuente e regolarizzate, in base all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 167/90;

6) rilevare le operazioni di rimpatrio (e quelle di regolarizzazione) in base alla normativa antiriciclaggio contenuta nel decreto legislativo 231/07.

Contro il riciclaggio

Rimpatrio e regolarizzazione non costituiscono di per sé "operazioni sospette" da segnalare all'unità di informazione finanziaria, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dalla normativa antiriciclaggio (articolo 41 del decreto legislativo 231/07).

Questo è uno degli aspetti più delicati dello "scudo ter", dato che esso non copre i reati previsti dagli articoli 2 e 3 della legge penale tributaria, fra i quali la giurisprudenza annovera l'occultamento di corrispettivi mediante impiego di conti o strutture estere interposte. Inoltre, si deve tener presente che i dati e le informazioni registrate nell'"archivio unico informativo" tenuto ai fini della disciplina sull'antiriciclaggio "sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti". Ma per gli intermediari finanziari, la norma è neutralizzata dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legge 78/09 secondo cui il rimpatrio e la regolarizzazione "non possono in ogni caso costituire elementi utilizzabili a sfavore del contribuente".

Gli altri controlli

L'intermediario che riceve la dichiarazione riservata non ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero, né di verificare i criteri utilizzati dal soggetto interessato per valorizzare le medesime attività nella dichiarazione stessa. Tuttavia, nel caso della regolarizzazione, l'intermediario deve verificare che le attività finanziarie certificate dall'intermediario non residente risultino dalla stessa documentazione riconducibili al soggetto che presenta la dichiarazione riservata ovvero al diverso soggetto per il tramite del quale il contribuente detiene le attività all'estero (interposta persona).

 

 

 

 

Costo e valore fanno variare l'imposta

di Marco Piazza

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9 settembre 2009

 

Sulle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio o regolarizzazione con lo scudo fiscale deve essere pagata un'imposta straordinaria da determinare:

a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

Rimpatrio o regolarizzazione si perfezionano pagando l'imposta. Non si è tenuti ad adottare criteri specifici di valorizzazione delle attività rimpatriate o regolarizzate, fermo restando che gli effetti previsti in conseguenza dell'emersione delle disponibilità detenute all'estero sono limitati agli importi indicati nelle dichiarazioni riservate. Il contribuente può, per esempio, indicare l'importo corrispondente al valore corrente delle attività o al costo di acquisto o a valori intermedi (circolare 85/E del 2001, paragrafo 7). Qualunque sia il metodo di valorizzazione prescelto, l'ammontare così determinato costituisce la base su cui calcolare l'imposta straordinaria dovuta: valore dichiarato x (2% x 5) x 50% = imposta straordinaria.

I redditi 2009

Sarà possibile dichiarare i redditi percepiti dal 1º gennaio 2009 alla data del rimpatrio secondo due modalità:

- in forma analitica, applicando ai singoli redditi di capitale o alle plusvalenze le medesime ritenute e imposte sostitutive che sarebbero state ordinariamente applicabili in Italia;

- in forma presuntiva, determinando i redditi conseguiti applicando al valore delle attività finanziarie indicato nella dichiarazione di emersione il tasso ufficiale medio di riferimento nel periodo considerato dal 1° gennaio 2009 alla data di effettivo rimpatrio, da assoggettare all'imposta del 27% (circolare 37/E del 2002).

Per determinate il tasso medio di riferimento occorre ponderare i tassi per i giorni durante i quali gli stessi sono stati in vigore.

Il conto

Il cliente può assumere alternativamente, quale costo fiscalmente rilevante delle attività finanziarie per le quali presenta la dichiarazione di emersione:

a) il costo di acquisto, come risultante dalla relativa documentazione (contratti di acquisto, contabili bancarie, eccetera);

b) il valore fornito all'intermediario mediante una dichiarazione sostitutiva resa in base all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 461/97 (in questo caso, non si può superare il valore determinato sulla base dei criteri generali stabiliti dall'articolo 9 del Tuir, circolare 99/E del 2001, paragrafo 2.1.2);

c) l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata (in questo caso, occorre allegare alla dichiarazione di emersione la ripartizione analitica del valore dichiarato tra le singole attività finanziarie fatte oggetto di emersione).

Questo valore assume rilevanza anche per determinare i "redditi di capitale". Vista la situazione dei mercati finanziari, è probabile che si presenti l'ipotesi in cui il costo documentato di acquisto sia superiore al valore corrente.

9 settembre 2009

 

 

 

 

 

La terza edizione dello scudo apre tre vie per il ritorno dei capitali

di Marco Piazza

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9 settembre 2009

Il bottino passato e le regole di oggi

Regolarizzazione e rimpatrio (in duplice forma) sono le possibilità di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente all'estero. Il decreto legge 78 del 2009 (all'articolo 13 bis, comma 5 ) stabilisce che devono essere utilizzate le modalità previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19 commi 2 e 2-bis, e 20 comma 3 del decreto legge 350/2001 e dal decreto legge 12 del 2002.

La regolarizzazione

La regolarizzazione è disciplinata dagli articoli 15 e 16 del decreto 350. Tuttavia, per effetto dell'articolo 13 bis, comma 1, lettera b), del decreto 78, è ammessa solo per le attività detenute:

- negli stati della Comunità europea;

- e negli stati aderenti allo spazio economico europeo (See) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Attualmente, l'unico paese aderente allo Spazio economico europeo inserito nella white list (decreto ministeriale del 4 settembre 1996) è la Norvegia. L'Islanda invece non è ancora stata inclusa, anche se è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni dal 14 ottobre 2008.

Il rimpatrio

Il rimpatrio è possibile per le attività finanziarie e i beni patrimoniali provenienti da qualunque paese. Rispetto alla regolarizzazione il rimpatrio presenta diversi vantaggi:

1) dà accesso alla possibilità di far liquidare agli intermediari (anche in modo forfetario) il reddito prodotto fra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio;

2) consente, nella maggior parte dei casi, di evitare la compilazione del modello RW e l'autoliquidazione delle imposte sui redditi prodotti dalle attività finanziarie dopo il rimpatrio;

3) dà accesso al regime di segretazione disciplinato dall'articolo 14, comma 2 del Dl 350 del 2008;

4) non richiede, per le attività finanziarie e il denaro, l'allegazione alla dichiarazione riservata di una certificazione degli intermediari esteri che attesta la corrispondenza tra le attività e gli importi indicati in dichiarazione.

Il rimpatrio materiale

Esistono due tipi di rimpatrio: il rimpatrio materiale e il rimpatrio giuridico. Il rimpatrio materiale comporta il trasferimento delle attività in Italia.

Pertanto le attività finanziarie devono essere depositate presso un intermediario finanziario italiano con il quale, di norma, viene attivato un rapporto di amministrazione e custodia o eventualmente di gestione patrimoniale; a tal fine sarà necessario, alternativamente, dare all'intermediario estero l'ordine di trasferire le attività all'intermediario italiano o effettuare il cosiddetto "trasporto al seguito" (attraverso la frontiera) delle attività stesse, se cartolarizzate.

Quando il trasporto al seguito ha per oggetto banconote e monete metalliche aventi corso legale o strumenti negoziabili al portatore di importo nominale superiore a 10mila euro, vi è l'obbligo di presentare una dichiarazione all'agenzia delle Dogane utilizzando il modulo allegato al decreto legislativo 195 del 2008.

Le attività patrimoniali devono essere materialmente importate in Italia, il che comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione doganale prescritta dagli articoli 67 e 68 del Dpr 633/72.

Il rimpatrio giuridico

In occasione delle precedenti versioni dello scudo fiscale, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che è possibile anche effettuare il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero senza che avvenga il loro materiale trasferimento in Italia: è il cosiddetto "rimpatrio giuridico" (circolare 9/2002, risposta 1.8; Assofiduciaria del 7 dicembre 2002, COM /100/2001).

Questa opzione è certamente possibile anche nell'attuale versione dello scudo fiscale, in quanto – se così non fosse – sarebbero violati i principi comunitari di libera circolazione dei capitali e dei servizi, che tutelano la libertà di investire al l'estero e di avvalersi di intermediari non residenti.

9 settembre 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

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